F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 18 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA NUOVA POL. DIVINO AMORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANETA VERDE/DIVINO AMORE DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 70 del 22.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 18 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA NUOVA POL. DIVINO AMORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANETA VERDE/DIVINO AMORE DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 70 del 22.1.1999) All'esito della gara Pianeta Verde/Divino Amore, disputata il 5.12.1998 nell'ambito del Campionato di Calcio a 5, Serie A2, e terminata con il punteggio di 5 a 4, la Nuova Polisportiva Divino Amore proponeva rituale reclamo adducendo che la partita non aveva avuto regolare effettuazione a causa delle intimidazioni subite dagli Ufficiali di gara ad opera del Dirigente accompagnatore della squadra di casa, di un giocatore e di altri tesserati della stessa. II Giudice Sportivo competente con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 16 dicembre 1998 respingeva il reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 70 del 22 gennaio 1999). Avverso tale delibera ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la Nuova Polisportiva Divino Amore, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame è fondato. Ed invero dall'attento esame degli atti ufficiali emerge che al 18° del primo tempo, dopo la segnatura di una rete che aveva portato gli ospiti in vantaggio col punteggio di 3 a 1, il calciatore Arcara Filippo della societ8 Pianeta Verde scagliava il pallone contro il secondo arbitro; nello stesso contesto il Dirigente accompagnatore colpiva lo stesso ufficiale di gara con un violento schiaffo ala guancia sinistra. Risulta altresì che nell'intervallo quel dirigente entrava nello spogliatoio degli arbitri e li minacciava gravemente profferendo la seguente frase: "Se non vinciamo vi ammazziamo di botte". Nel secondo tempo, seppure in inferiorità numerica per la decretata espulsione del giocatore Arcara, )a A.S. Pianeta Verde rimontava lo svantaggio fino ad allora accumulato di quattro reti ad una segnando cinque reti e vincendo l'incontro. Denuncia la reclamante che le descritte violenze ebbero ad ingenerare nella terna arbitrale un innegabile condizionamento, testimoniato dal ritardo col quale aveva inizio il secondo tempo e dalle numerose scorrettezze e infrazioni commesse dagli avversari e non adeguatamente sanzionate, che avevano finito con l'influire sulla regolarità di svolgimento della gara. Tale denuncia riceve dagli atti ufficiali numerosi e significativi atti di riscontro. Ai sensi dall'art. 7 comma 4 C.G.S., qualora si siano verificati nel corso della gara fatti per loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se ed in qual misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima. Ne consegue che se un competente Organo della Giustizia Sportiva ravvisa che fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici hanno spiegato effetti decisamente ostativi alla regolarità di svolgimento della partita, deve trovare applicazione l'indicata norma per cui la società ritenuta responsabile, anche se solo oggettivamente, di tali fatti è punita con la perdita della gara stessa. II tutto indipendentemente dalle decisioni dell'arbitro di far proseguire la gara come se nulla fosse accaduto, di farla proseguire pro forma o di sospenderla definitivamente (cfr. C.A.F Com. Uff. n. 19/C, 16.2.1989-App. A.S. Pontigliolese) Nel caso che occupa, come si è visto, ricorrono i voluti estremi per infliggere all'A.S. Pianeta Verde la prevista punizione sportiva di perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Nuova Pol. Divino Amore di Roma, annulla le impugnate delibare del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare ed infligge all'A.S. Pianeta Verde la sanzione della punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 a 2. Ordina restituirsi di relativa tassa.
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