F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 18 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. GIFFONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIFFONESE/DZ PICENIA DEL 26.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 54 del 21.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 18 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. GIFFONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIFFONESE/DZ PICENIA DEL 26.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 54 del 21.1.1999) L'U.S. Giffonese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 54 del 21 gennaio 1999, con la quale, in accoglimento del reclamo dell'A.S. DZ Picenia ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 40 del 19 novembre 1998) - che aveva accolto il reclamo dall'U.S. Giffonese ed inflitto all'A.S. DZ Picenia la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Giffonese/DZ Picenia del 26.9.1998 avendo la società impiegato per alcuni minuti un solo calciatore nato dopo l'1.1.1979 ripristinava il risultato di 2-2 acquisito sul campo. Con tale decisione veniva in sostanza accolta l'eccezione sollevata dall'A.S. DZ Picenia di inammissibilità, per tardività, del reclamo dall'U.S. Giffonese; rilevava, altresì, la Commissione Disciplinare l'omesso invio del prescritto preannuncio telegrafico del reclamo al Giudice Sportivo. L'appello va respinto perché infondato ed il provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania confermato. Ed infatti, è pacifico il mancato rispetto delle norme che disciplinano la proposizione di reclami. La competenza nel caso di specie è quella del Giudice Sportivo cui va, nel termine perentorio di 7 giorni dalla data della gara, inoltrato il reclamo che deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo a quello di disputa così come prescritto dall'art. 18 comma 2 lett. b) C.G.S.. Nel caso in esame la società ha proposto ricorso direttamente alla Commissione Disciplinare per cui il competente Giudice Sportivo è stato investito della cognizione del reclamo a seguito della trasmissione da parte della suddetta Commissione. Detto reclamo, inoltrato in data 12.10.1998, è stato comunque proposto oltre i termini prescritti per cui giusta appare la declaratoria di annullamento della decisione del primo Giudice. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Giffonese di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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