F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL MONTALTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQlUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.10.1998, IN RELAZIONE ALLA GARA MONTALTO CALCIO / SAMBIASE DEL 19.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 104 del 2.6.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL MONTALTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQlUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.10.1998, IN RELAZIONE ALLA GARA MONTALTO CALCIO / SAMBIASE DEL 19.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 104 del 2.6.1998) La società Montalto Calcio di Montalto Uffugo propone reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato.Regionale Calabria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 in data 2 giugno 1998, che parzialmente accoglieva il ricorso avanzato dalla società medesima contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, riducendo la squalifica del campo di giuoco, inflitta fino al 31 dicembre 1998 per il comportamento violento dei suoi sostenitori nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, prima e dopo la gara del Campionato di Promozione Montalto Calcio/Sambiase del 19 aprile 1998, a tutto il 30.10.1998. L'attuale impugnazione è però inammissibile per non essere stati osservali i termini perentori indicati dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Tale norma, infatti, dispone che i reclami di parte avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono essere inviati a questa Commissione d'Appello entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel suddetto Comunicato Ufficiale n. 104 del 2 giugno 1998 mentre il reclamo è stato trasmesso dalla società ricorrente con raccomandata in data 10 giugno 1998. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dal Montalto Calcio di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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