F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MINAUDA CARMINE A DIVERSE GARE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L. N. D. – Com. Uff. n. 215 del 5.6.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MINAUDA CARMINE A DIVERSE GARE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L. N. D. - Com. Uff. n. 215 del 5.6.1998) Con atto del 13.5.1998 il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti deferiva alla competente Commissione Disciplinare presso la Lega medesima la società Boys Caivanese ed í1 calciatore Minauda Carmine per violazione della norme di cui agli arti. 1 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione adita, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 215 del 5 giugno 1998, dichiarava i deferiti responsabili dei fatti loro ascritti, e per l'effetto infliggeva alla società la sanzione sportiva della perdita della gara Anagni/Boys Caivanese del 3.5.1998 con il punteggio di 0 a 2 nonché la ulteriore sanzione dèlla penalizzazione di cinque punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e al calciatore Minauda Carmine la squalifica fino al 31.10.1998. Avverso tale decisione ha proposto appello l'U.S. Boys Caivanese, adducendo la inammissibilità del deferimento e la eccessività della punizione inflitta. II gravame non ha fondamento. Ed invero il deferimento, che imputa alla società appellante la irregolare utilizzazione del calciatore Minauda Carmine - per non avere questi mai scontato la squalifica per due gare a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 305 del 2.7.1997 - fu disposto nel termine previsto dall'art. 19 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, essendo terminato il campionato solo in data 10.5.1998 con lo svolgimento dei recuperi Giovani Cardito/Giugliano e Terracina/Campobasso e dello spareggio Casertana/Pozzuoli. D'altro canto le punizioni inflitte appaiono congrue, conformi alla previsione regola- ' meritare ed insuscettibili, quindi, della invocata riduzione. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Boys Caivanese di Caivario (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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