F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 25 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PONTECHIASSO AVVERSO DECISIONI MERITO 6 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE IOVINE VINCENZO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 25 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. PONTECHIASSO AVVERSO DECISIONI MERITO 6 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE IOVINE VINCENZO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999) L'A.C. Pontechiasso ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui la Com. Uff. n. 26 del 21 gennaio 1999, con la quale, decidendo sul deferimento del Presidente di detto Comitato, infliggeva all'A.C. Pontechiasso - ritenuta responsabile della violazione dall'art. 40 comma 4 N.O.I.F, per aver schierato in sei gare il calciatore, lavine Vincenzo in posizione irregolare, in quanto ancora tesserato per societ8 appartenente alla Federazione svizzera - le ammende di L. 150.000 e L. 300.000 rispettivamente per la violazione dall'art. 40 comma 4 N.O.I.F e per aver impiegato il predetto calciatore: la penalizzazione di n. 9 punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso in relazione a 3 gare disputate nel periodo 13.9/27.9.1998; la punizione sportiva di perdita per 0-2 delle restanti gare disputate nel periodo 11.10/25.10.1998, nonché la squalifica del calciatore a tutto il 28.2.1999 e l'inibizione del Presidente fino al 14.2.1999. È dato pacifico che il calciatore lavine Vincenzo ha ottenuto il tesseramento per l'A.C. Pontechiasso con decorrenza 20 novembre 1998. È altrettanto certo e documentato che lo stesso calciatore, benché non ancora tesserato, è stato impiegato dell'A.C. Pontechiasso nelle seguenti gare, con i risultati a margine indicati: 1) 13.9.1998 - Porlezzese/Pontechiasso 1- 2 2) 20.9.1998 -Pontechiasso/Menaggio 3-0 3) 27.9.1998 - Pontechiasso/C. Copiano 5 - 0 4) 11.10.1998-Pontechiasso/Vigor Grandate 0-0 5) 18.10.1998-Bulgaro/Pontechiasso 2-2 6) 25.10.1998 -Pontechiasso/Cavalesco 3-3 È quindi di tutta evidenza che il reclamo proposto dell'A.C. Pontechiasso con cui si chiede "la revisione e l'annullamento" della impugnata decisione non può essere accolto. La decisione della Commissione Disciplinare va, infatti, confermata, posto che la buona fede invocata dalla società non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull'elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità. Occorre, infine, rilevare che per quanto concerne le gare dell'11.10.1998, 18.10.1998 e 25.10.1198, per le quali la società ebbe a subire la punizione sportiva della perdita per 0-2, l'appello è inammissibile, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 10 dall'art. 23 C.G.S., per aver la società omesso di inviare contestualmente, per raccomandata copia dei motivi di appello alle società controparti. Per i suesposti motivi la C.A.F., pronunciando sull'appello come sopra proposto dell'A.C. Pontechiasso di Como, così provvede: - lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione sportiva di perdita delle gare dell'11, 18 e 25 ottobre 1998 con il punteggio di 0-2, per omesso invio della copia di reclamo alle controparti; - lo respinge per la parte inerente la sanzione delta penalizzazione di n. 9 punti in classifica per le gare del 13, 20 e 27 settembre 1998; - ordina l'incameramento della tassa versata.
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