F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. ASSAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASSAGO/ROBBIO DEL 15.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 28.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. ASSAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASSAGO/ROBBIO DEL 15.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 28.1.1998) Con atto spedito il 3.2.1999 il G.S. Assago ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 28 gennaio 1999 inerente la gara del Campionato di Promozione Assago/Robbio del 15.11.1998. Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo presentato dal G.S. Assago avverso la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 20 del 26 novembre 1998, con la quale era stata irrogata la sanzione sportiva della perdita della gara Assago/Robbio del 15.11.1998 per 0-2. L'appellante sostiene che erroneamente nel rapporto dell'arbitro e nei documenti allo stesso allegati si é dato atto che la reclamante al ventiquattresimo del secondo tempo ha sostituito il calciatore n. 4 Persuati Mauro classe 1980, con il n. 13 Ferroni Giordano classe 1973, anziché con il n. 17 Rizzo Fabio, classe 1980, contravvenendo alla norma che impone alle società partecipanti al Campionato di Promozione di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa e quindi, anche nel caso di sostituzione successiva, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1980 in poi. L'assunto dell'appellante non è confortato da alcun elemento di prova ed è stato, anzi, smentito i sede di audizione davanti la Commissione Disciplinare dallo stesso arbitro il quale ha confermato le circostanze dedotte nel rapporto dicendosi certo di quanto ivi riferito. In relazione a quanto precede la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Assago di Assago (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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