F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.S. ALFANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALFANESE/CASALBUONO DEL 22.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 54 del 21.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.S. ALFANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALFANESE/CASALBUONO DEL 22.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 54 del 21.1.1999) L'U.S. Casalbuono proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania in ordine alla regolarità della gara Alfanese/Casalbuono disputata per il Campionato di 2' Categoria in data 22.11.1998, sostenendo che alla stessa aveva partecipato nelle file della A.S. Alfanese il calciatore Cesaro Vito in posizione irregolare perché squalificato per due giornate di gara come emergeva dal Comunicato Ufficiale n. 40 del 19.t1.1998. II reclamo veniva trasmesso d'ufficio alla competente Commissione Disciplinare. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 21 gennaio 1999, la Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo, nonostante I'A.S. Alfanese avesse fatto presente che la squalifica di due giornate di gara inflitte al calciatore Cesaro risultava frutto di un errore, come emergeva chiaramente dall'errata corrige contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 42 del 26.11.1998, e, in applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, irrogava alla predetta società la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2. L'appello proposto dall'A.S. Alfanese avverso la predetta decisione è fondato. Nel corso della gara Agropoli/Alfanese, disputata in data 24.11.1998 era stato espulso dal terreno di giunco per doppia ammonizione il calciatore dell'A.S. Alfanese, Villano Fulvio. Per errore, invece, veniva indicato sul Comunicato n. 40 del 19.11.1999, tra i calciatori squalificati perché espulsi dal terreno di gioco l'incolpevole Cesaro. Orbene, come questa C.A.F. ha già avuto modo di affermare in precedenti pronunce relative a casi del tutto identici, la reale situazione di fatto deve prevalere sulI'elemento meramente formale del comunicato ufficiale, nei casi in cui l'errore è certo e talmente evidente da far ritenere sicuro un successivo intervento correttivo da parte dell'autorità competente ad ovviarvi. L'A.S. Alfanese, sicura che la squalifica dovesse riguardare il calciatore Villano, espulso dal terreno di giunco (per l'automaticità della squalifica nei casi di espulsione) e non del Cesaro e sicura, quindi, di non andare incontro ad alcuna sanzione Disciplinare, ha schierato tale ultimo calciatore. chiedendo al Comitato competente la correzione dell'errore. Ciò stante, risulterebbe veramente ingiusto se l'A.S. Alfanese dovesse essere punita con la perdita della gara tenuto conto che in effetti detta società non ha schierato nella partita in contestazione il calciatore che effettivamente era colpito da squalifica (nei casi di squalifica conseguenti ad espulsione la pubblicazione sul comunicato ufficiale ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva). L'appello, in conclusione va accolto e, per l'effetto, va ripristinato il risultato conseguito sul campo nella partita di cui trattasi. La tassa di reclamo di conseguenza, va restituita all'appellante. Per i suesposti motivi, la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Alfanese di Alfano (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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