F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTOIS. GIORGIO COLLATHIA DEL 29.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise Com. Uff. n. 39 del 28.1.1999)vità Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTOIS. GIORGIO COLLATHIA DEL 29.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise Com. Uff. n. 39 del 28.1.1999)vità Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999) All'esito della gara Atletico Trivento/S. Giorgio Collathia, disputata il 29.12.1998 nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Molise e terminata con il punteggio di 0-0, l'A.S. Atletico Trivento proponeva rituale reclamo. In particolare la società adduceva che l'arbitro all'orario di inizio della partita, avendo constatato l'assenza di uno dei guardalinee designati e l'impossibilità di sostituirlo con un collega arbitro da reperire sul campo, aveva richiesto l'impiego di due guardalinee di parte, utilizzati poi per l'intero primo tempo, sostituendoli nel secondo con l'altro assistente designato ed uno regolarmente iscritto presso il C.R.A. Molise, nel frattempo reclutato quale sostituto del guardalinee assente. Chiedeva pertanto la ripetizione della gara. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 7 gennaio 1999, respingeva il reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla Commissione Disciplinare competente (Coni. Uff. n. 39 del 28 gennaio 1999). Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Atletico Trivento, reiterando la propria istanza. II reclamo è fondato e va quindi accolto. Le Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. allegate alla Regola 6 del Giuoco del Calcio prevedono che "...determinandosi l'assenza di uno dei guardalinee ufficialmente designati, il direttore di gara cercherà di reperire sul campo un collega arbitro che lo possa sostituire; qualora non vi riesca dovrà: a) dispensare dalla funzione il guardalinee ufficiale presente. chiedendogli peraltro di non allontanarsi dal campo; b) fruire di un guardalinee di parte richiedendo a ciascuna società di designare all'uopo un loro tesserato idoneo. Se tuttavia, nel corso della gara, sopraggiungesse il guardalinee ufficiale, l'arbitra dovrà provvedere a sostituire il guardalinee di parte con quelli ufficiali". Nel caso di specie l'arbitro fece corretto ricorso ai guardalinee di parte, ma sbagliò nel sostituirli, perché in realtà non "sopraggiunse" il guardalinee designato, ma altro guardalinee, reclutato nel frattempo quale sostituto di quello ufficiale assente. Sicché nel secondo tempo non operarono i due guardalinee originariamente designati, ma un assistente originariamente designato ed un altro arruolato in sostituzione dell'assente. Tale soluzione, non contemplata nelle norme regolamentari come sanatoria dell'assenza di un guardalinee designato, deve essere considerata irrituale. La C.A.F. ritiene pertanto di dovere annullare l'impugnata delibera e di dover disporre la ripetizione della gara che ebbe, come si è visto, irregolare svolgimento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Atletico Trivento di Trivento (Campobasso), annulla t'impugnata delibera, disponendo la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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