F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. ROGOREDO 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE D’AMATO ALFREDO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. ROGOREDO 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE D'AMATO ALFREDO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999) II Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado la S.S. Rogoredo 1984. il Presidente Spinici Silvano ed il calciatore D'Amato Alfredo, per violazione dell'ari. 40 n. 4 N.O.I.F., per avere quest'ultimo partecipato a gare ufficiali della Categoria Giovanissimi Sperimentali senza averne titolo, poiché tesserato per altra società. La deferita opponeva che verso la metà di luglio 1998 un suo incaricato si era recato presso il Comitato Provinciale di Milano per richiedere notizie circa la posizione di quattro calciatori, tra i quali il D'Amato Alfredo e che ai primi di settembre veniva verbalmente informata dall'incaricato del Comitato Provinciale che il D'Amato era libero, per cui procedeva al suo tesseramento. Eccepiva, pertanto, che nella vicenda non vi era responsabilità della società e del suo Presidente e chiedeva il proscioglimento. II Giudice Sportivo di 2° Grado accertava che nell'apposito modulo predisposto dal Comitato, compilato dalla società per richiederne la posizione, il calciatore era stato indicato con il cognome Damato e non D'Amato, che al meccanografico era risultato che Damato Alfredo era "libero" e che in tal senso l'addetto del Comitato riportava in data 10.8.1998 l'annotazione sulla richiesta presentata dalla società. II Giudice Sportivo ritenuto, perciò, che il comportamento della società era da considerarsi "negligente e quindi colpevole", deliberava di inibire il Presidente Spinici fino al 20.2.1999 e di squalificare il calciatore a tutto il 28.2.1999; di comminare alla S.S. Rogoredo 1984 l'ammenda di L. 100.000 per violazione dell'art. 40/4 N.O.I.F.; l'ammenda di L. 100.000 in relazione alle gare perse sul campo alle quali aveva partecipato il calciatore D'Amato; la penalizzazione di 10 punti in classifica relativamente alte gare per le quali era decorso il termine previsto per procedere al deferimento e di infliggere alla stessa società la perdita della gara disputata il 29.11.1998 contro la società Centro Schuster con il punteggio di 0-2. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 21 gennaio 1999, ha proposto appello a questa Commissione Federale la S.S. Rogoredo 1984, che ha ribadito gli stessi motivi addotti in primo grado invocando ancora la sua buona fede, in quanto indotta all'errore dall'incaricato del Comitato Provinciale di Milano che aveva rilasciato la dichiarazione attestante che il calciatore era "libero". Osserva il Collegio che le motivazioni del reclamo non hanno pregio. Esattamente, invero, il primo Giudice ha sostenuto che l'omesso ovvero l'errato controllo costituisce comportamento negligente e quindi colpevole della Società, che, prima di procedere al tesseramento deve svolgere accertamenti sulla sussistenza di vincoli precedenti, e che l'asserita buona fede non equivale ad assenza di colpa, né può prevalere sull'elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità e le decisioni devono rigorosamente fondarsi sulla base degli atti. Tanto meno può essere invocato l'errore scusabile degli Organi federali per giustificare il proprio comportamento negligente. II calciatore doveva ben essere a conoscenza della sussistenza del proprio tesseramento biennale per il Rozzano Calcio e, quindi, sarebbe stato sufficiente, oltre che necessario, che l'attuale reclamante avesse interpellato il calciatore e poi contattato nuovamente il Comitato Provinciale per un ulteriore e più approfondito controllo della posizione. A seguito della soccombenza della reclamante la tassa versata deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Rogoredo 1984 di Milano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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