F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. AGROPOLI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’ALLENATORE DI GENNARO NICOLA (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 3 del 18.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. AGROPOLI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'ALLENATORE DI GENNARO NICOLA (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 3 del 18.1.1999) L'U.S. Agropoli ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con la quale veniva condannata al pagamento della somma di L. 19.530.000 a favore dell'allenatore Di Gennaro Nicola quale premio di tesseramento pattuito per la stagione 1996-1997 (Com. Uff. n. 3 del 18 gennaio 1999). L'appello è inammissibile. Osserva, in via preliminare, questo Collegio che le decisioni del Collegio Arbitrale non sono appellabili o altrimenti impugnabili. Per quanto riguarda le impugnazioni vale. infatti, il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione con la conseguenza che debbono ritenersi impugnabili solo quei provvedimenti per i quali espressamente l'impugnazione sia prevista dalle norme federali e ciò non è sicuramente per quanto concerne i provvedimenti del Collegio Arbitrale. Infatti, per l'art. 20 C.G.S. la C.A.F. "è competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, nonché della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche nei casi indicati dalla parte III" dello stesso Codice; e l'art. 17 C.G.S. non indica tra gli Organi di giustizia sportiva il Collegio Arbitrale. II su rilevato motivo di inammissibilità preclude quindi la possibilità dell'esame del ricorso medesimo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli art. 17 e 20 C.G.S., per inappellabilità, l'appello come sopra proposto dalla U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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