F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. MOLITERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL RUOTI/MOLITERNO DEL 22.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 27 del 20.1.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. MOLITERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL RUOTI/MOLITERNO DEL 22.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 27 del 20.1.1999)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata disponeva il recupero della gara Real Ruoti/Moliterno del 22.11.1998, avendo ritenuta giustificata da causa di forza maggiore (impercorribilità delle strade p2r neve) la mancata presentazione della società ospitata.
Su reclamo proposto dalla S.C. Real Ruoti la Commissione Disciplinare andava di contrario avviso e di conseguenza infliggeva alla Pol. Moliterno la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2. oltre la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di L. 1.000.000.
La Polisportiva Moliterno ha proposto appello, chiedendo "la rivisitazione degli atti" e quindi l'annullamento del ricorso proposto dalla S.C. Real Ruoti, in quanto "firmato da persona non avente titolo e requisiti come previsti dall'ari. 22 bis".
Rileva la C.A.F. che, come riconosce la stessa appellante, l'art. 55 N.O.I.F. stabilisce che la declaratoria in ordine alla sussistenza della causa di forza maggiore per la mancata partecipazione alla gara compete in prima istanza al Giudice Sportivo e in seconda e ultima istanza alla Commissione Disciplinare; a parte ciò, nell'atto di impugnazione della Polisportiva Moliterno manca qualsiasi prova a supporto di quanto dedotto dall'appellante. Orbene, pur volendo attribuire a questo Collegio il potere di controllo sulla regolarità della decisione impugnata, è evidente che l'unico motivo di appello è del tutto generico e privo di qualsiasi indicazione concreta e di prove in ordine all'asserita circostanza di difetto di legittimizzazione di colui che ebbe a sottoscrivere il ricorso alla Commissione Disciplinare, cioè il Presidente della S.C. Real Ruoti.
Ne consegue il rigetto dell'appello e l'incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Moliterno di Moliterno (Potenza) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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