F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BOLZANETESE V. VINELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMPIERDARENESE 1946/BOLZANETESE V. VINELLI DEL 13.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 25 del 14.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. BOLZANETESE V. VINELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMPIERDARENESE 1946/BOLZANETESE V. VINELLI DEL 13.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 25 del 14.1.1999) All'esito della gara Sampierdarenese/Bolzanetese V. Vinelli disputata il 13.12.1998 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Liguria, terminata col punteggio di 0 a 1, l'U.S. Sampierdarenese proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione fa squadra avversaria aveva indebitamente effettuato quattro sostituzioni. II Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 24 dicembre 1998, respingeva il reclamo. La competente Commissione Disciplinare, adita dell'U.S. Sampierdarenese, riformava totalmente l'indicata decisione e infliggeva alla U.S. Bolzanetese V. Vinelli la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n. 25 del 14 gennaio 1999). Avverso tale delibera ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l'U.S. Bolzanetese V. Vinelli, chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame non ha fondamento. A sostegno della sua impugnazione la reclamante sostiene che la quarta sostituzione avvenne al 48' del secondo tempo, e che quindi la brevità di durata dell'infrazinne non ebbe in alcun modo ad influire sul risultato della gara. Osserva la C.A.F. che la sostituzione di un giocatore, se non è consentita, concretizza una violazione che inficia la regolarità della gara nel momento stesso della sua verificazione, indipendentemente dalla sua durata. L'impugnata decisione, in tali sensi motivata, appare quindi esente da censure. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Bolzanetese V. Vinelli di Genova e ordina incamerarsi fa relativa tassa.
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