F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SETTIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFFRICO/SETTIGNANESE DEL 21.11.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 del del 14.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SETTIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFFRICO/SETTIGNANESE DEL 21.11.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del del 14.1.1999) L'U.S. Settignanese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso !a decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Set!ore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 22 del 14 gennaio 1999, con la quale veniva rigettato il suo reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo che aveva confermato il risultato acquisito sul campo nella gara Affrico/Settignanese del 21.11.1998 (Com. Uff. n. 20 del 10 dicembre 1998). La società appellante sostiene di essere stata danneggiata dalla decisione del Direttore di gara - che, al 15' del secondo tempo, aveva espulso il portiere, reo di aver oltrepassato la linea dell'area di rigore con il pallone ancora in mano - che non troverebbe riscontro in nessun regolamento del gioco del calcio e che la costringeva a giocare i restanti 15' in dieci. Chiede quindi la ripetizione della gara. L'appello non può essere preso in esame perché, come esattamente sostenuto nella impugnata decisione, i fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità di questi non possono formare oggetto di esame da parte dei Giudici Sportivi, così come sancito dell'art. 18 comma 2 C.G.S.. Per questi motivi, la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Settignanese di Firenze e ordina incamerarsi la tassa versata.
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