F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. GIRL FALASCHE CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE GIRL FALASCHE CLUB/PODGORA DEL 6.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 55 del 18.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. GIRL FALASCHE CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE GIRL FALASCHE CLUB/PODGORA DEL 6.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 55 del 18.2.1999) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio investita dal reclamo opposto dal G.S. Girl Falasche Club avverso la regolarità della gara Girl Falasche Club/Podgora. svoltasi il 6.12.1998 per il Campionato Femminile - accertava che l'A.S. Podgora aveva impiegato, come collaboratrice dell'arbitro, una calciatrice infraquindicenne e sprovvista dell'autorizzazione di cui all'art. 34 comma 3 N.O.I.F; riteneva tale situazione non sanzionabile (come chiesto dalla reclamante) con la punizione sportiva della perdita della gara e infliggeva all'A.S. Podgora I'ammenda di L. 200.000. come da C.U. n. 55 del 18 febbraio 1999. Avverso tale decisione si rivolgeva a questa Commissione d'Appello il G.S. Girl Falasche Club, sostenendo che la calciatrice in questione, non avendo titolo per partecipare alla gara, neppure poteva svolgere il compito di assistente dell'arbitro; ciò, in particolare, per la violazione dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F., che comportava a carico della controparte la punizione sportiva della perdita della gara stessa. Insisteva, dunque, per l'annullamento della delibera impugnata. L'appello è infondato. Partecipare ad una gara e svolgere all'interno della stessa la funzione di assistente dell'arbitro (nel caso, ovviamente, che non vi sia designazione ufficiale da parte dell'Organo Tecnico federale) sono due concetti diversi, come tali considerati dell'art. 7 comma 5 C.G.S., il quale distingue appunto fra la società che fa partecipare ad una gara calciatori squalificati o non aventi titolo e quella che invece "utilizza" guati guardalinee soggetti in tale situazione soggettiva. II comma 6 lett. a) di tale articolo stabilisce che non comportano la perdita della gara - fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 34 comma 3 N.O.I.F. - le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata o prima dell'età prevista per le competizioni; appare indubbio che l'incisivo richiamo all'att. 34 comma 3 abbia esclusivo riferimento a questa lettera dell'arr. 7 comma 6, giacché l'art. 34 prevede l'ipotesi di chi "prende parte" a gare, ovvero vi viene impiegato agonisticamente. Non può, invece, come pretende l'appellante, riferirsi anche alla lett. b) dell'ari. 7 comma 6, che invece comprende tutte le infrazioni alle norme sull'impiego dei guardalinee di parte, fatta salva l'ipotesi che si tratti di soggetti squalificati o comunque non aventi titolo non già a svolgere tale funzione ma a partecipare astrattamente a gare - purché, come nel caso in esame, esista una situazione di regolare tesseramento. La conseguenza è che la delibera impugnata appare meritevole di conferma; l'appello va rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Girl Falasche Club di Anzio (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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