F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SOCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CASTIGLIONESEISOCI DEL 10.1.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso i Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 25 del 4.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. SOCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CASTIGLIONESEISOCI DEL 10.1.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso i Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 4.2.1999) Con decisione pubblicata nel C.U. n. 22 del 14 gennaio 1999, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, disponeva la ripetizione della gara Castiglionese/Soci, non disputata il 10.1.1999 per cause di forza maggiore allegate dell'A.C. Soci, valida per il Campionato Regionale Allievi. Su reclamo dall'U.S. Castiglionese Calcio, il Giudice Sportivo di 2° Grado, ritenuto che la richiesta di rinvio della gara per cause di forza maggiore non fosse stata formulata dell'A.C. Soci ai sensi dell'ari. 55 N.O.I.F., con la conseguenza che la stessa doveva considerarsi rinunciataria, applicava il disposto dell'ari. 7 C.G.S. ai danni delta società medesima, penalizzandola di un punto in classifica ed infliggendole inoltre I'ammenda di L. 100.000 (C.U. n. 25 del 4 febbraio 1999). Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione I'A.C. Soci, sostenendo di aver adempiuto regolarmente tutte le formalità richieste per la dimostrazione della causa di forza maggiore, costituita da una epidemia influenzale che aveva colpito i propri tesserati. impedendo alla squadra di scendere in campo nella data fissata. Era dunque chiesto l'annullamento dell'impugnata delibera. L'appello è inammissibile. L'art. 55 N.O.I.F. prevede, infatti, che sui dedotti casi di forza maggiore decida, in prima istanza, il Giudice Sportivo e, in seconda e definitiva, la Commissione Disciplinare (nel caso in esame. il Giudice Sportivo di 2° Grado). Ne consegue che non è più ricorribile la decisione di seconda istanza e che questa C.A.F. non ha titolo a deliberare in merito. Alla dichiarata inammissibilità dell'appello segue l'incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 55 N.O.I.F. per inappellabilità, l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Soci di Bibbiena (Arezzo) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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