F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.P. SERRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRENIERI/SERRE DEL 6.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 29 dell’11.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.P. SERRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRENIERI/SERRE DEL 6.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 dell'11.2.1999) L'arbitro della gara disputata il 6.12.1998 tra l'A.P. Torrenieri e la S.P. Serre, valida per il Campionato di 2' Categoria del Comitato Regionale Toscana, decideva di non iniziare il secondo tempo ritenendo non più sussistenti le condizioni per proseguire l'incontro a causa del comportamento minaccioso ed aggressivo dei sostenitori e di taluni calciatori locali. Esaminati gli atti ufficiali, il Giudice Sportivo, giudicate insussistenti le ragioni poste a base della decisione assunta dall'arbitro, disponeva la ripetizione della gara. La delibera veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, investita del reclamo proposto dalla S. P. Serre. Contro questa decisione la stessa S.P. Serre ha proposto appello alla C.A.F.: premesso che il primo tempo si era concluso con il punteggio di 3-0 a suo favore. sicché la ripetizione della gara si traduceva in un "premio" alla societ8 colpevole dei fatti accaduti, l'appellante forniva la propria versione degli eventi, che a suo giudizio legittimavano la decisione assunta dall'arbitro, e chiedeva che fosse inflitta all'A.P. Torrenieri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, ovvero con quello conseguito sul campo. L'appello non merita accoglimento. È principio più volte affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (artt. 64 n. 2 N.O.I.F e 7 n. 4 C.G.S.), che la decisione del Direttore di gara di non portare a termine l'incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza, la situazione di pericolo deve essere "reale" e non semplicemente "supposta" e basata su "impressioni" del Direttore di gara. Nella fattispecie risulta che Ia decisione di interrompere la gara è stata adottata dall'arbitro non già in presenza di una situazione di pericolo, quanto invece per effetto di mero timore di carattere soggettivo di fronte ad intemperanze purtroppo non inusuali (lancio di mortaretti, senza colpire alcuno né causare danni, minacce verbali da parte di 2 calciatori, dell'allenatore e del Dirigente accompagnatore della squadra locale), senza neppure aver tentato di attuare i provvedimenti apprestati dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti aggressivi. La delibera del Giudice Sportivo prima e poi quella della Commissione Disciplinare hanno fatto puntuale applicazione dei principi sopra ricordati, sicché non resta che ribadirne le decisioni. Dal rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.P. Serre di Rapolano Terme (Siena) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it