F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SOSPIRESE AVVERSO DECISIONI MERITO 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE FIORINI ADRIANO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 28.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SOSPIRESE AVVERSO DECISIONI MERITO 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE FIORINI ADRIANO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 28.1.1999) La S.S. Sospirese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 27 del 28 gennaio 1999), la quale - a seguito di deferimento del Presidente del Comitato medesimo - rilevata la partecipazione del calciatore Fiorini Adriano a sei gare in posizione irregolare, per violazione delle norme sul tesseramento di cui all'att. 40 n. 4 N.O.I.F, aveva adottato i seguenti provvedimenti: - squalifica del calciatore Fiorini Adriano e inibizione del Presidente della società a tutto il 28.2. 1999; - ammenda alla società di L. 150.000 e L. 300.000; - penalizzazione della stessa di n. 6 punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso; - punizione sportiva di perdita per 0-2 delle gare Sospirese/Esperia e Castelvetro/Sospirese. Lamenta la società la rigidissima interpretazione nel caso di specie, dall'art. 40 comma 4 N.O.I.F., senza che si sia tenuto in conto l'aspetto fondamentale del tesseramento del Fiorini per la Federazione Calcio degli Stati Uniti e cioè la temporaneità dello stesso stante la breve permanenza del calciatore negli Stati Uniti in relazione ad una borsa di studio da questi vinta. il che aveva indotto essa società, titolare del tesseramento, ad esprimere parere favorevole al rilascio del transfert. Ha ritenuto, pertanto, sussistente il suo buon diritto a ritesserare il calciatore al rientro in Italia senza dover procedere ad altri preliminari adempimenti. Chiede quindi l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare o, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate. La decisione impugnata è ineccepibile per cui va confermata. L'eccepita buona fede da parte della società che avrebbe utilizzato il calciatore nella ragionevole convinzione che avesse riacquisito automaticamente il diritto a farlo, non vale a superare la rigida normativa che regola il tesseramento dei calciatori (art. 40 comma 4 N.O.I.F.) ed in particolare di quelli provenienti da Federazioni Estere (comma 6 tit. articolo 40). secondo la quale solo l'intervenuta autorizzazione del Presidente Federale legittima al tesseramento del calciatore ed alla sua utilizzazione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Sospirese di Sospiro (Cremona) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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