F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO U.S. RUTIGLIANO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. GIOVANI CARDITO IN RELAZIONE ALLA GARA RUTIGLIANO/GIOVANI CARDITO DEL 10.6.1998 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche- Com. Uff. n. 16/D – Riunione del 14.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO U.S. RUTIGLIANO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'U.S. GIOVANI CARDITO IN RELAZIONE ALLA GARA RUTIGLIANO/GIOVANI CARDITO DEL 10.6.1998 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche- Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 14.1.1999) Con atto del 24.8.1998 l'U.S. Rutigliano rivendicava dell'U.S. Giovani Cardito il risarcimento dei danni che alcuni calciatori di questa squadra avevano arrecato agli spogliatoi del campo comunale di Rutigliano in occasione della gara del Campionato Nazionale Juniores ivi disputata il 10.6.1998. La Commissione Vertenze Economiche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 14 gennaio 1999, respingeva il reclamo. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'U.S. Rutigliano, reiterando la propria istanza. II gravame è fondato. Ed invero la pretesa dall'U.S. Rutigliano è confermata dagli accertamenti condotti dai Carabinieri del posto e dall'Ufficio Tecnico del Comune proprietario dell'impianto. L'accertamento della responsabilità dei calciatori dall'U.S. Giovani Cardito risulta altresì addirittura sanzionato dal competente Giudice Sportivo con I'ammenda di L. 500.000. Le esibite fatture, regolarmente quietanziate, parlano di un complessivo importo di L. 1.071.600 che è stato necessario versare per poter riparare i danni riportati da due porte degli spogliatoi e dagli impianti sanitari. Di tale importo va fatto carico alla società U.S. Giovani Cardito. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Rutigliano di Rutigliano (Bari), annulla l'impugnata delibera, facendo obbligo all'U.S. Giovani Cardito di corrispondere all'U.S. Rutigliano la somma di L. 1.071.600 a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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