F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. REAL TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONS. M. SASSO/REAL TORRE DEL 20.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania- Com. Uff. n. 61 del 18.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. REAL TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONS. M. SASSO/REAL TORRE DEL 20.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania- Com. Uff. n. 61 del 18.2.1999) In occasione della gara Mons. Michele Sasso/Real Torre disputata a Torre del Greco il 20.12.1998, il Direttore di gara fu costretto a sospendere l'incontro al 26' del 2° tempo per aggressione e incidenti. Si legge nel referto arbitrale che, in assenza della Forza Pubblica. in quanto non richiesta dalla società ospitante, un dirigente appartenente alla A.C. Real Torre, peraltro non iscritto nella distinta della società, entrava indebitamente sul terreno di giunco ed ingiuriava e colpiva l'arbitro con un violento schiaffo facendolo cadere per terra. Allontanato l'aggressore "si accendeva una furibonda lite fra i componenti delle due squadre" per cui il Direttore di gara, constatata l'impossibilità dell'intervento della Forza Pubblica in quanto assente, riteneva di sospendere la gara e di ritirarsi anche a causa della persistenza degli atti di violenza reciproca dei corrissanti. Oggetto dell'attuale reclamo è la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 61 del 18 febbraio 1999, che, respingendo le censure mosse dell'A.C. Real Torre alla decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 50 dell'8 gennaio 1999), ha confermato detta decisione. rilevando che, essendo stata la gara sospesa a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre (la rissa di cui sopra), giustamente il Giudice Sportivo aveva inflitto ad entrambe le società la perdita della gara con il punteggio di 0-2 nonché l'ammenda di L. 200.000 all'A.C. Real Torre. Alla A.S.C. Monsignor M. Sasso, che non ha proposto gravame, lo stesso Giudice Sportivo, oltre alla perdita della gara e I'ammenda di L. 230.000, ha comminato un punto di penalizzazione. All'esame della C.A.F. è pervenuto il reclamo dall'A.C. Real Torre, il cui rappresentante sostiene che le sanzioni inflitte sarebbero ingiuste in quanto, contrariamento a quanto si è ritenuto nelle precedenti decisioni, l'invasore. la cui azione violenta avrebbe dato causa allo scontro fisico fra i componenti delle due squadre (dal Direttore di gara definito rissa), risultava ad essa società del tutto sconosciuto. Deduce la reclamante, sia pure con generica approssimativa motivazione, che non essendo stata accertata l'appartenenza dell'invasore all'A.C. Real Torre, la responsabilità oggettiva di quest'ultima società non avrebbe potuto essere configurata. L'appello va rigettato, con conseguente conferma della impugnata decisione. Infatti, con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre che, secondo il referto dell'arbitro, si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che, per la loro intensità e persistenza, hanno determinato la decisione di sospendere la gara. Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo ad infliggere tra l'altro ad entrambe la sanzione della perdita della gara e la Commissione Disciplinare poi a confermare, per l'ovvia considerazione che, in sede di rissa, non è possibile stabilire chi sia l'aggressore e chi l'aggredito. II Collegio ritiene quindi di doversi allineare alle valutazioni dei primi giudici che appaiono insuscettibili di modifica nel senso auspicato dalla società appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Real Torre di Torre del Greco (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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