F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. GIULIANO GEMELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ANNA/GIULIANO GEMELLI DEL 12.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 70 del 16.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. GIULIANO GEMELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ANNA/GIULIANO GEMELLI DEL 12.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 16.2.1999) In data 12.12.1998 doveva disputarsi per il Campionato di 3a Categoria, Girone "Q", organizzato dal Comitato Provinciale di Reggio Calabria, la gara S. Anna/Giuliano Gemelli. La gara non ebbe luogo perché l'A.S. Giuliano Gemelli, lamentando l'assenza di due calciatori, Sapone Giovanni e Palumbo Santo, classe 1981 e 1982, e in assenza di un terzo calciatore della classe 1980, si rifiutava di disputarla. II competente Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, irrogava all'A.S. Giuliano Gemelli la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e I'ammenda di L. 200.000 (Com. Uff. n. 17 del 17 dicembre 1998). L'A.S. Giuliano Gemelli impugnava davanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria tale decisione, rilevando che questa era stata adottata in base ad un referto arbitrale da ritenere nullo perché privo della sottoscrizione del Direttore di gara e, nel merito, che non si era rifiutata di effettuare I'incontro, ma che lo stesso non si era disputato in base ad una decisione adottata travalicando dai suoi poteri dal Direttore di gara. La Commissione Disciplinare, sentito per chiarimenti il Direttore di gara, respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 70 del 16 febbraio 1999). Propone appello l'A.S. Giuliano Gemelli che reitera i motivi di doglianza già formulati nel precedente grado di giudizio. L'appello è infondato. L'appellante ha allegato all'atto di appello, come del resto aveva già fatto in primo grado (come può desumersi dogi atti del relativo fascicolo acquisito dalla Segreteria), copia fotostatica della sola prima pagina del referto arbitrale che, evidentemente, non è sottoscritta dal Direttore di gara. Cade così la tesi secondo cui anche la decisione appellata, che ha affermato di avere a disposizione la copia originale sottoscritta dall'arbitro, sarebbe fondata su un presupposto inesistente. Quanto al merito della vicenda, appare del tutto incredibile la tesi, formulata dalI'appellante, secondo cui la decisione di non disputare la gara sarebbe stata adottata dal Direttore di gara. Questi non aveva alcun interesse a tale decisione e, pertanto. se effettivamente l'appellante avesse avuto intenzione di effettuare l'incontro non si sarebbe potuto opporre. Appare più verosimile, invece, che l'appellante, consapevole di andare incontro a sanzioni perché non poteva schierare in campo calciatori della c!asse di quelli assenti e quindi di essere in difetto rispetto all'obbligo di schierare il numero richiesto di calciatori giovani, si è determinata a non disputare la gara che sicuramente avrebbe perso a tavolino. L'appello, pertanto, va respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Giuliano Gemelli di Reggio Calabria e dispone l'incameramento della tassa versata.
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