F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BUONCONVENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’8.2.2000 INFLITTA AL CALCIATORE BONARI ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 4.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. BUONCONVENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'8.2.2000 INFLITTA AL CALCIATORE BONARI ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 4.2.1999) Ha proposto appello a questa C.A.F. l'Unione Sportiva Buonconvento avverso la delibera della Commissione Disciplinare, di cui al C.U. del Comitato Regionale Toscana n. 28 del 4 febbraio 1999, con la quale è stata confermata la sanzione della squalifica fino alla data dell'8.2.2000 inflitta al calciatore Bonari Andrea dal Giudice Sportivo di detto Comitato, per comportamento violento e ingiurioso nei confronti dell'arbitro della gara Torrenieri/Buonconvento del 3.1.1999. La reclamante, in definitiva, chiede la riduzione della sanzione sulla premessa che l'atto di violenza che il calciatore Bon2ri ha posto in esser2 ai danni del Direttore di gara e le successive minacce e ingiurie non avrebbero raggiunto livelli di spessore tale da legittimare la sanzione inflitta nella misura fissata dai primi giudici. II reclamo va rigettato. Ed invero la Commissione Disciplinare ha congruamente motivato il provvedimento ponendo in evidenza come si sia trattato di una successione di atti di violenza, di minacce e di ingiurie tra l'altro poste in essere dal capitano della squadra, che non consentono un giudizio diverso da quello espresso di conferma della sanzione irrogata dal Giudice di primo grado. Si osserva come i primi giudici siano allineati su un criterio di valutazione costante sul punto, nel senso che allorché viene compromessa la incolumità fisica e la dignità del Direttore di gara, non si può indulgere alla benevolenza nei confronti degli autori del fatto contestato fino al punto da neutralizzare, sia pure in parte, gli effetti della sanzione. Questo Collegio ritiene di dover aderire alle considerazioni e valutazioni da questi fatte, essendo in linea con i parametri sanzionatori di questo organo giudicante; pertanto la sanzione stessa non appare suscettibile di una eventuale riduzione. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Buonconvento di Buonconvento (Siena) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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