F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. LENTIAI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LENTIAI/ASOLO DEL 31.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 38 del 24.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. LENTIAI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LENTIAI/ASOLO DEL 31.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 38 del 24.2.1999) All'esito della partita Lentiai/Asolo, disputata il 31 gennaio 1999 nell'ambito del Campionato di 2· Categoria del Comitato Regionale Veneto. terminata con punteggio di 0 a 2, il Giudice Sportivo competente, rilevato dal rapporto arbitrale che l'A.S. Asolo aveva utilizzato il calciatore Battocchio Vittorio, non provvisto di titolo per disputare gare ufficiali di campionato, infliggeva a quella società la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n. 33 del 4 febbraio 1999). Tale decisione veniva però revocata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dall'A.S. Asolo, che con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 24 febbraio 1999 ripristinava il risultato conseguito in campo dalle due squadre. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'Unione Sportiva Lentiai, invocando l'assegnazione della gara "a tavolino". II gravame è fondato. Risulta agli atti che il calciatore Battocchio Vittorio veniva tesserato per la stagione 1998/1999 in favore dell'A.S. Asolo con due distinte richieste, la prima intestata a Battocchio Vittorio Giovanni, la seconda a Battocchio Giovanni, e che, in occasione della gara impugnata, il Battocchio veniva utilizzato indicando in distinta il nominativo di Battocchio Vittorio. Risulta altresì che, agli atti dello stato civile, il Battocchio veniva denunciato come Battocchio Vittorio, secondo nome Giovanni. Le perplessità manifestate al riguardo dall'appellante e le discolpe addotte dall'A.S. Asolo sono superate dal dato di fatto, anch'esso risultante agli atti, che all'epoca della partita de qua il calciatore non aveva titolo di partecipazione, essendo sospeso il suo tesseramento per inidoneità fisica. L'appello avanzato dell'U.S. Lentiai deve essere quindi accodo previo annullamento dell'impugnata delibera e con l'irrogazione all'A.S. Asolo della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Lentiai di Lentiai (Belluno), annulla l'impugnata delibera ed infligge all'A.S. Asolo Calcio la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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