F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PRESICCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA GIOVENTÙ CALCIO BRINDISI/PRESICCE DEL 24.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 29 dell’ 11.2.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. PRESICCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA GIOVENTÙ CALCIO BRINDISI/PRESICCE DEL 24.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 29 dell' 11.2.1999)
L'U.S. Presicce ha proposto ricorso dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia (Com. Uff. n. 29 dell'11 febbraio 1999) con la quale veniva respinto il reclamo dall'U.S. Presicce avverso la delibera del competente Giudice Sportivo, confermando il risultato di 2 a 0, a favore della Società Nuova Gioventù Calcio Brindisi, della gara disputata il 24.1999.
L'appello è inammissibile.
La Commissione rileva che il ricorso. pur indicando nel Sig. Ferrato Francesco, Presidente dall'U.S. Presicce, il presentatore del reclamo reca in calce all'atto solo la firma dell'avvocato Luigi Potenza cui è stato conferito il mandato per la difesa.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione il reclamo deve essere sottoscritto dal diretto interessato e, quindi, nel caso di società affiliata alla FI.G.C., dal suo legale rappresentante.
La rappresentanza processuale è istituto del tutto diverso dalla rappresentanza sostanziale. Mentre avrebbe valore sostanziale una procura speciale conferita con atto notarile, la semplice procura "ad lites" non può univocamente essere intesa come manifestazione di volontà idonea ad imputare alla società (o al diretto interessato) i contenuti dell'atto di impugnazione proposto.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto dell'U.S. Presicce di Presicce (Lecce) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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