F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’UNIONE MONTALBANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFFRICO/MONTALBANO DEL 24.1.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 27 del 18.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'UNIONE MONTALBANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFFRICO/MONTALBANO DEL 24.1.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 18.2.1999) L'Unione Montalbano Calcio ha inoltrato a questa Commissione d'Appello Federale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Com. Uff. n. 27 in data 18 febbraio 1999, con la quale è stato respinto il reclamo da essa proposto al fine di ottenere la ripetizione della gara del Campionato Regionale Allievi Ambrosiana/Montalbano Calcio, sospesa al 30' del 2° tempo a seguito di violenta rissa fra tutti i calciatori. Tale reclamo è stato, però, erroneamente indirizzato a questa Commissione, dovendo, invece. essere inoltrato al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il suddetto Comitato. Poiché tale errore determina soltanto l'esigenza di una "translatio" d'ufficio al Giudice competente, gli atti vanno a questi rimessi perché decida la controversia. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dall'Unione Montalbano Calcio di Larciano (Pistoia), d i s p o n e - la rimessione degli atti, per competenza, al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica; - la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it