F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. MONS. E. MARINI AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 3 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 62 COMMA 2 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA GARA MONS. E. MARINI/DELFINO DEL 23.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 89 del 26.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. MONS. E. MARINI AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 3 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 62 COMMA 2 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA GARA MONS. E. MARINI/DELFINO DEL 23.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 89 del 26.2.1999) Con atto del 19.1.1999, il Procurator2 Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti il C.S. Mons. E. Marini, perché rispondesse di violazione dall'art. 6 comma 3 C.G.S.. in relazione all'art. 62 comma 2 N.O.I.F, avendo consentito l'introduzione negli spogliatoi della squadra avversaria (in occasione della gara Mons. E. Marini/Delfino, disputata il 23.5.1998 nel Campionato di Calcio a Cinque) di due estranei che minacciavano ed intimidivano, mostrando di essere in possesso di armi, calciatori e accompagnatori della medesim2 squadra. Con delibera pubblicata nel C.U. n. 89 del 26 febbraio 1999, la Commissione Disciplinare, sulla scorta degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, riteneva accertato il fatto ascritto alla società deferita, rilevando che le dichiarazioni rese dai tesserati, al di là di marginali diversità dovute non a contrasti di fondo, ma alla concitazione del momento ed alla rappresentazione individuale dei fatti cui avevano assistito, convergevano nel senso di confermare la presenza di due persone, una delle quali armata di pistola, che avevano minacciato gli astanti, al chiaro scopo di influire sul loro comportamento agonistico e quindi sull'esito della gara, come emergeva dalla intimidazione loro rivolta di perdere l'incontro.
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