F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. REAL MASCALUCIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 500.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DI CALCIATORI DIVERSI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 36 del 4.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. REAL MASCALUCIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 500.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DI CALCIATORI DIVERSI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 4.2.1999) La Pol. Real Mascalucia ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 36 in data 4 febbraio 1999 con la quale è stata inflitta l'ammenda di L. 500.000 per violazione delle norme regolamentari vigenti in materia di tesseramento, ai sensi degli art. 40 comma 4 delle N.O.I.F. e 4 comma 6 C.G.S., avendo trasferito ad altra società i calciatori Consoli Agostino e Siliano Giovanni, malgrado questi fossero già in regime di svincolo. L'attuale reclamo è inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., non essendo la sanzione impugnabile davanti la C.A.F. La decisione della Commissione Disciplinare contro cui la Pol. Real Mascalucia reclama è stata pubblicata sul Comunicato in data 4.2.1999, mentre i motivi di appello sono stati inoltrali alla C.A.F. in data 25.2.1999. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. l'appello come sopra proposto dalla Pol. Reat Mascalucia di Mascalucia (Catania) ed ordina incamerarsi la relativa tassa. .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it