F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA REAL FERROVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL FERROVIA/FONTANAROSA DEL 19.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 61 del 18.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA REAL FERROVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL FERROVIA/FONTANAROSA DEL 19.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 61 del 18.2.1999) Con atto in data 4.3.1999 la Società Real Ferrovia ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 61 del 18 febbraio 1999, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso detto Comitato, di cui al Com. Uff. n. 50 dell'8 gennaio 1999, di irrogazione della punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Real Ferrovia/Fontanarosa del 19.12.1998, per violazione della normativa concernente l'obbligo dell'impiego fin dall'inizio e per tutta la durata della gara di almeno due calciatori nati dal'1.1.1979 in poi. L'appello è inammissibile perché tardivo. Ed invero l'atto di impugnazione risulta inoltrato i 14.3.t999 e quindi ben oltre il termine fissato dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., di 7 giorni dalla data di pubblicazione (18.2.1999) da parte del Comitato Regionale del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare, termine perentorio a norma dall'art. 23 n. 12 C,G.S,. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività l'appello come innanzi proposto dalla società Real Ferrovia di Avellino ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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