F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CERVIGNANO D’ADDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 7.11.2000 INFLITTA AL SIG. DOSSENA VALERIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 24 dell’11.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CERVIGNANO D'ADDA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 7.11.2000 INFLITTA AL SIG. DOSSENA VALERIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 24 dell'11.2.1999) L'Associazione Sportiva Cervignano d'Adda ha proposto in data 25.2.1999 appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pubblicata nel Com. Uff. n. 24 dell'11 febbraio 1999, con la quale, in rigetto del suo reclamo veniva confermata la sanzione dell'inibizione fino al 7.11.2000 inflitta al dirigente Dossena Valerio dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Lodi, in relazione alla gara del Campionato Giovanissimi Vizzola/Cervignano d'Adda del 7.11. í998. L'appello è inammissibile per tardività. Osserva infatti il Collegio che l'appello è stato proposto oltre il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare, prescritto dall'ari. 27 n. 2 lett.a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Cervignano d'Adda di Cervignano d'Adda (Lodi) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it