F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE BRIGANTI CESARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 18.2.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'ALLENATORE BRIGANTI CESARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 18.2.1999)
L'allenatore Briganti Cesario ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 38 del 18 febbraio 1999, con la quale, in rigetto del suo reclamo, veniva confermata la sanzione della squalifica fino al 31.12.2000 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il detto Comitato, per comportamento violento e minaccioso nei confronti dell'arbitro della gara Club Juventus/Real Lentini del 6.1.1999.
L'appellante nega ogni addebito a proprio carico, contestando la veridicità del referto arbitrale.
L'appello è infondato e va respinto.
Ed invero, dal referto gara, che come noto è fonte di prova assoluta e privilegiata, risulta chiaramente il comportamento violento tenuto dal Briganti nei confronti dell'arbitro il quale, mentre si accingeva ad estrarre il cartellino rosso per espellere un calciatore del Club Juventus veniva circondato da calciatori e dirigenti della società tra cui l'allenatore Briganti Cesario che lo attingeva con un calcio alla gamba e lo minacciava che se avesse sospeso la gara lo avrebbe ucciso.
Risulta ancora dagli atti che tale versione è stata completamente confermata dall'arbitro in sede di supplemento di rapporto reso in occasione della sua audizione da parte della Commissione Disciplinare.
Né d'altra parte l'appellante ha fornito elementi tali da inficiare in qualche nido l'attendibilità del referto arbitrale, per cui ne consegue che le responsabilità a carico del tesserato restano assodate in tutta la loro gravità.
II Collegio non ritiene neppure possibile accedere alla subordinala richiesta di riduzione della sanzione posto che la squalifica inflitta appare del tutto congrua in relazione alla obiettiva gravità del comportamento tenuto dal Briganti.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'allenatore Briganti Cesario ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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