F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL TEAM MATERA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 FICUZZA/TEAM MATERA DEL 30.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 93 – Riunione del 5.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL TEAM MATERA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 FICUZZA/TEAM MATERA DEL 30.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 93 - Riunione del 5.3.1999) La Società Team Matera Calcio A 5 ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti le applicava le sanzioni concernenti la rinuncia a seguito della mancata presentazione della squadra in occasione della gara Ficuzza/Team Matera del 30.1.1999, valida per il Campionato di Serie A2 del Calcio a Cinque. Con tale delibera (pubblicata nel Com. Uff. n. 93 del 5 giugno 1999) la Commissione aveva accertato che la gara non si era disputata in quanto la Società Team Matera non si era presentata; e aveva ritenuto ingiustificata l'omessa presentazione, in quanto la società interessata (che aveva affermato di avere subito un guasto all'automezzo con il quale intendeva raggiungere la località designata per la disputa) non aveva adempiuto all'onere di dimostrare d'essersi adoperata dopo il guasto nella ricerca di altri mezzi di trasporto idonei alla bisogna. La società Team Matera produce dinanzi a questa Commissione d'Appello un attestato scritto datato 9.3.1999 e rilasciato dall'Ente Nazionale per le Strade, dal quale si evince che, nel giorno della gara in questione, la corsia sud dell'autostrada percorsa dalla squadra della ricorrente era stata "chiusa al traffico in tratti saltuari"; detta società ne deduce la impossibilità, per ragioni climatiche che avevano comportato tale chiusura, di attivarsi nel reperimento di altri mezzi di locomozione e chiede quindi la revocazione dell'impugnata delibera. La controparte A.S. Ficuzza ha presentato ampie controdeduzioni scritte. Ciò premesso rileva la C.A.F. che il ricorso, ammissibile in rito - configurandosi nella specie l'ipotesi prevista dall'art. 28 comma 1 lett. c) C.G.S., in quanto il documento, precedentemente richiesto dalla ricorrente, per fatto altrui le è stato rilasciato dopo la pubblicazione della decisione impugnata ed è teoricamente influente sulla stessa - è fondato nel merito. Invero, la documentazione ulteriore - attestante la difficoltà estrema di percorrenza autostradale - conforta la tesi della impossibilità di prosecuzione del viaggio, lecitamente intrapreso con un veicolo privato, il cui guasto, in una con le condizioni oggettivamente proibitive del tempo e del traffico, rese impossibile il tempestivo raggiungimento della sede dell'incontro. Mentre, da un punto di vista più squisitamente soggettivo e sportivo, non è davvero ravvisabile nella specie un intendimento rinunciatario da parte della società ricorrente. Ritenuta, dunque, integrata con la documentazione suppletiva la situazione di forza maggiore, deve annullarsi la delibera della Commissione Disciplinare; la gara andrà quindi disputata nei termini peraltro già decisi dal Giudice Sportivo. Va restituita la tassa di reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Team Matera Calcio A 5 di Matera, annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva la effettuazione della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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