F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. FRAGASSO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 30.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 88 del 26.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. FRAGASSO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 30.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 88 del 26.2.1999) II Giudice Sportivo presso fa Divisione Interregionale ha inibito il Sig. Fragasso Antonio, dirigente addetto agli Ufficiali di gara fino al 30 aprile 1999 per essersi reso responsabile di comportamenti ingiuriosi e minacciosi nei confronti del Commissario di campo e degli Ufficiali di gara in occasione dell'incontro Civitavecchia/Latina, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, disputata il 27 gennaio 1999. In particolare, il Fragasso, benché più volte invitato dal Commissario di campo, si era rifiutato di prendere posto in panchina, profferendo al suo indirizzo espressioni offensive e minacciose. Durante l'intervallo si era recato nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, ai quali rivolgeva ingiurie e minacce, per cui l'arbitro gli notificava l'espulsione; uscito dallo spogliatoio continuava nel suo comportamento minaccioso nei confronti del Commissario di campo. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, adita dal Fragasso, rigettava il suo reclamo con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 88 in data 26 febbraio 1999. Avverso tale provvedimento il Fragasso proponeva ricorso a questa Commissione d'Appello Federale, chiedendo la riduzione dell'inibizione inflittagli, sostenendo di essere stato fatto oggetto di offesa da parte del Commissario di campo e del Direttore di gara, tanto da essere stato costretto a sporgere denunzia all'Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Insisteva affinché venisse richiesto l'esito di tale denuncia. Ciò premesso, si osserva che, come ha esattamente motivato la Commissione Disciplinare, nessun rilievo può assumere in questa sede l'esito degli eventuali accertamenti dell'Ufficio Indagini, essendo precluso a questi giudici esaminare la fondatezza o l'infondatezza della denuncia. Nel merito, si rileva che la contenuta sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo non è suscettibile di una riduzione, essendosi il Fragasso reso responsabile di reiterati episodi antisportivi, in particolare di gravi espressioni oltraggiose e minacciose, tenendo un comportamento non tollerabile da parte di un dirigente di una società sportiva, il quale dovrebbe, invece, dare esempio di lealtà e sportività. II reclamo va, di conseguenza, respinto e la tassa va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Fragasso Antonio ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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