F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. TECCHIENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI VEROL/ITECCHIENA DEL 13.12.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 31 del 4.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. TECCHIENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI VEROL/ITECCHIENA DEL 13.12.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 31 del 4.3.1999) La Polisportiva Tecchiena ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 31 del 4 marzo 1999, con la quale sono state confermate le sanzioni delle inibizioni inflitte dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 22 del 17 febbraio 1999) ai dirigenti Pantano Gianfranco, fino al 17.12.2000, e Zera Giuseppe, fino al 17.12.2001, nonché dell'ammenda di L. 150.000 alla società. La ricorrente sostiene l'eccessiva gravità di dette sanzioni inflitte in relazione ai fatti avvenuti al termine della gara Veroli/Tecchiena del Campionato Allievi Regionali, svoltasi il 13.12.1998. Ritiene al contrario questa Commissione che l'obiettiva entità degli episodi riferiti dall'arbitro - e non contestati dalla ricorrente - in particolare nella re!azione allegata al referto di gara, non consente di accogliere l'istanza di una congura riduzione delle sanzioni inflitte. Si è trattato, infatti, di un susseguirsi di intemperanze verbali e minacce, nonché di un tentativo di schiaffeggiare l'arbitro, da parte del massaggiatore Zera, culminato poi al termine della gara con un grave gesto irriguardoso, sputo in pieno volto, sempre da parte dello Zera, in concorso con il dirigente Pantano, che tratteneva l'arbitro per un braccio impedendogli il rientro nello spogliatoio. Quest'ultimo poi, allorché l'arbitro, divincolatosi, cercava di raggiungere lo spogliatoio, gli gettava dell'acqua addosso con una bottiglietta. Per quanto concerne, infine, la sanzione pecuniaria inflitta alla società, la stessa non è impugnabile dinanzi alla C.A.F., a norma dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per cui il reclamo nella parte che la concerne é inammissibile. Per i suesposti motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come sopra proposto dalla Pol. Tecchiena di Tecchiena (Frosinone) così provvede. - lo respinge per la parte inerente le sanzioni delle inibizioni inflitte ai dirigenti, Sigg.ri Pantano Gianfranco e Zera Giuseppe, rispettivamente fino al 17.12.2000 e al 17.1 2.2001; - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte concernente la sanzione dell'ammenda alta società; - ordina l'incameramento della relativa tassa.
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