F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ANGRI/TORRIONE DEL 10.1.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 4.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ANGRI/TORRIONE DEL 10.1.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 4.3.1999) II giorno 10 gennaio 1999 si disputava ad Angri la gara valevole per il Campionato Regionale Allievi tra l'A.S. Angri e l'A.C. Torrione, conclusasi con il punteggio di 5-2 a favore della società locale. Contro il risultato proponeva reclamo I'A.C. Torrione contestando la regolarità della gara per gli incidenti che si erano verificati e chiedendo che a carico dell'A.S. Angri venisse applicata la punizione sportiva di perdita dell'incontro. II Giudice Sportivo di 1° grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dichiarata la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, infliggeva sanzioni pecuniarie ad entrambe le società e provvedimenti di inibizione e squalifica a vari tesserati. L'A.C. Torrione proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado e questi lo accoglieva infliggendo all'A.S. Angri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contro tale decisione l'A.S. Angri ha avanzato appello a questa C.A.F. chiedendo la conferma del risultato acquisito sul campo. Resiste l'A.C. Torrione, deducendo eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello e chiedendo nel merito la conferma della delibera impugnata. Rileva la C.A.F. are le eccezioni della società resistente sono prive di fondamento. L'appello dell'A.S. Angri infatti, è stato ritualmente introdotto con l'invio alla contro parte della dichiarazione di reclamo (analoga, come prescrive l'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., anche se non identica) inoltrata all'organo competente con la richiesta di copia dei documenti ufficiali; l'appello è stato poi altrettanto ritualmente coltivato con la tra smissione nei termini di specifici motivi di reclamo, del pari rimessi alla controparte. Nel merito il gravame è fondato. Per una corretta valutazione di quanto accaduto nel corso della partita non può che farsi riferimento agli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova per preciso dettato regolamentare (art. 25 C.G.S.). Ebbene, tanto il rapporto dell'arbitro che il supplemento costituito dalla dichiarazione rilasciata al Giudice Sportivo di 2° Grado, smentiscono l'assunto della delibera impugnata secondo cui si sarebbero verificati fatti di tale gravità da influire decisamente sul regolare svolgimento della gara. In verità. l'arbitro ha puntualmente riferito sugli incidenti avvenuti, che comportarono anche per due volte nel corso del secondo tempo la temporanea sospensione della partita, senza peraltro comprometterne lo svolgimento; c'è, anzi, da aggiungere che l'arbitro ha attribuito la fonte degli incidenti alle provocazioni poste in essere da tesserati e dirigenti dall'A.C. Torrione. La delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado, erroneamente basata sulle dichiarazioni rese, in contrasto con i documenti ufficiali, dal presidente e dall'allenatore della società Torrione (tra l'altro quest'ultimo era stato oggetto di provvedimento di inibizione fino al 30 aprile per ingiurie ripetute e gravi nei confronti del Direttore di gara!) va pertanto revocata, con il ripristino della decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado. La tassa reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dall'A.S. Angri di Angri (Salerno) così decide: - in parziale accoglimento, annulla l'impugnata delibera nella parte che infliggeva alla società appellante la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara; - lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società medesima; - ordina la restituzione della tassa versata.
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