F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANETA/SQUINZANO DEL 17.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANETA/SQUINZANO DEL 17.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999) II 17.1.1999 si disputavo a Castellaneta l'incontro tra la società locale e l'U.S. Squinzano valido per il Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, che si concludeva con il risultato di 0-0. Dall'esame degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo rilevava che l'U.S. Squinzano non aveva utilizzato dal 47' del secondo tempo e fino al termine della gara, così come prescritto, almeno due calciatori nati dopo l'1.1.1979 e uno nato dopo l'1.1.1980 (infatti si leggeva nel rapporto dell'arbitro che al 47' del secondo tempo lo Squinzano aveva sostituito il n. 10 Valzano Giovanni (J) con il n. 16 Macchia Antonio). Conseguentemente il Giudice Sportivo infliggeva alla società Squinzano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contro tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 21 gennaio 1999, l'U.S. Squinzano proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare premesso che al 47' minuto del secondo tempo non era uscito dal campo il calciatore Valzano Giovanni, il quale era distinto con il n. 11, bensì De loco Damiano individuato con il n. 10, la società ricorrente chiedeva l'omologazione del risultato acquisito sul campo. La Commissione Disciplinare, assunte le dichiarazioni dell'arbitro e dei due assistenti, accoglieva il reclamo annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 0-0. Avverso questa delibera l'A.S. Castellaneta ha avanzato appello a questo Collegio Assume l'appellante che la decisione della Commissione Disciplinare sarebbe stata adottata in aperta e palese violazione di legge, per avere disatteso le risultanze dei documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro), dando ingresso a inammissibili valutazioni soggettive e personali in contrasto con le risultanze documentali; in ogni caso si aggiunge, di fronte a rapporti contrastanti doveva considerarsi prevalente quello dell'arbitro rispetto all'altro dell'assistente. L'appellante conclude per l'annullamento della delibera, con conseguente assegnazione in suo favore della vittoria "a tavolino" per la gara in questione. Rileva il Collegio che l'appello non può trovare accoglimento in quanto la delibera assunta dalla Commissione Disciplinare, fondata sull'accurata disamina del materiale probatorio acquisito, appare correttamente motivata. In sostanza, è risultato per certo che nel corso dell'identificazione dei calciatori dall'U.S. Squinzano che dovevano prendere parte alla gara, effettuata dai due assistenti, ci si avvide che il n. 10 corrispondeva a quello del calciatore De loco Damiano e il n. 11 a quello del Valzano Giovanni, mentre nell'elenco di gara ì nomi, con i relativi numeri, erano stati invertiti; per rimediare all'errore l'inversione dei numeri fu segnalata nella distinta con delle "freccette". Sul punto le dichiarazioni rese dai due assistenti sono concordi e convincenti; il calciatore dello Squinzano sceso in campo con il n. 10 era stato De laco Damiano, mentre Valzano Giovanni si identificava con il n. 11. Né può parlarsi di "prevalenza" da accordare al rapporto dell'arbitro rispetto a quello dei guardalinee, secondo quanto stabilisce l'art. 25 n. 1 C.G.S.. A ben vedere tra gli atti degli ufficiali di gara non sussiste contrasto, in quanto l'arbitro ha sempre confermato che la sostituzione al 47' del secondo tempo avvenne con l'uscita dal campo del calciatore n. 10 dello Squinzano, sostituito dal n. 16, ma ha altresì precisato di ricordare e avere appuntato solo i numeri degli atleti e non già i loro nomi, al contrario invece di quanto rimasto impresso nel ricordo dei due assistenti che avevano proceduto alle formalità di identificazione e rilevato in quel contesto l'errore commesso nella compilazione dell'elenco. In conclusione, la sostituzione operata dell'U.S. Squinzano al 47' del secondo tempo non ha fatto venire meno la presenza in campo di giovani atleti nel numero prescritto, sicché la gara ha avuto regolare svolgimento e deve quindi confermarsene il risultato acquisito. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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