F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. NORCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA VALTOPINA/NORCIA DEL 9.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 38 dell’11.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. NORCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA VALTOPINA/NORCIA DEL 9.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 38 dell'11.3.1999) La gara del Campionato di 2° Categoria, Girone "C", organizzato dal Comitato Regionale Umbria, Valtopina/Norcia che doveva disputarsi, secondo quanto stabilito da detto Comitato, il 9.1,1999, non ebbe luogo perché la squadra della società ospitante non si presentava in campo, II Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo, rilevata la mancata presentazione della squadra dall'U.S. Valtopina, infliggeva a detta società !a punizione sportiva della perdita della gara in parola con il punteggio di 0-2, in applicazione dell'art. 53 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva. All'U.S. Valtopina veniva irrogata anche la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e un'ammenda di L. 200.000 per prima rinuncia (Com. Uff. n. 31 del 21 gennaio 1999). La competente Commissione Disciplinare, adita dell'U.S. Valtopina, disponeva invece, in riforma della decisione del primo giudice, la ripetizione della gara in contestazione. Era accaduto che l'U.S. Valtopina con nota in data 24.11.1998 (in atti), aveva fatto presente che il campo di gioco sul quale disputava tutte le gare interne era indisponibile, per i noti eventi sismici, e che il campo concessogli dal Comune di Foligno era disponibile solo per la domenica pomeriggio, in quanto il sabato detto campo era occupeto dalla Polisportiva Virtus Foligno. II Comitato Regionale Umbria ha anticipato la gara in contestazione a sabato 9.11.1999, per mero errore, non avendo tenuto presente la comunicazione dell'U.S. Valtopina nel punto in cui faceva presente che non poteva disporre del terreno di gioco il sabato, ma solo la domenica pomeriggio. La Commissione Disciplinare, nel disporre la ripetizione della gara, ha affermato che I'U.S. Valtopina non era responsabile per la mancata disputa della gara. Propone appello l'A.S. Norcia Calcio, sostenendo come unico motivo, l'irrilevanza dell'errore commesso dal Comitato Regionale, non idoneo ad esonerare la responsabilità dall'U.S. Valtopina che avrebbe dovuto attenersi alla comunicazione dell'anticipazione, in quanto nessuna variazione di correzione era stata pubblicata su un comunicato ufficiale. L'appello non può essere accolto. E evidente che non può farsi carico all'U.S. Valtopina un errore commesso dal Comitato Regionale Umbria. La pretesa dell'appellante, secondo cui la società avversaria avrebbe dovuto comunque rispettare la comunicazione contenuta nel comunicato ufficiale (e presentarsi su un terreno di gioco che era già impegnato da altra gara, pena la perdita della gara, è, a tacer d'altro, una raffigurazione della responsabilità per la mancata disputa di una gara che non ha fondamento in alcuna disposizione regolamentare. Deve, pertanto, confermarsi la delibera della Commissione Disciplinare che ha disposto la ripetizione della gara. La reiezione dell'appello comporta che la tassa di reclamo versata dall'appellante debba essere incamerata. Per i suesposti motivi a C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.S. Norcia di Norcia (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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