F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.P. INTER VOMERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI NUOVA POL. MARANO/INTER VOMERO DEL 17.2.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 18.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.P. INTER VOMERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI NUOVA POL. MARANO/INTER VOMERO DEL 17.2.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 18.3.1999) Con reclamo presentato presso questa Commissione d'Appello Federale contro la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che ebbe a respingere il suo reclamo (Coni. Uff. n. 37 del 18 marzo 1999), la S.P. Inter Vomero lamenta l'irregolare tesseramento dei calciatori Vincenzo Manco, Antonio Vitale e Mario Volpe che avrebbero partecipato alla gara Nuova Pol. Marano/Inter Vomero del 17.2.1999 del Campionato Regionale Allievi sulla scorta di documenti attestanti il tesseramento per la Pol. Marana ritenuti non regolari. II Direttore di gara, infatti, si afferma nel reclamo, avrebbe effettuato il riconoscimento dei citati calciatori "con i tessermi del settore giovanile scolastico con difformità di numero rispetto alle gare di andata". II Giudice Sportivo di 2° Grado ha espletato accertamenti istruttori presso gli uffici competenti in materia di tesseramento verificando che i calciatori di cui è causa risultano regolarmente tesserati per la Nuova Pol. Marana. Risulta, inoltre a monte di ogni altra considerazione, che i calciatori sono stati comunque oggetto di identificazione da parte dell'arbitro, così come prescritto dell'art. 71 N.O.I.F. Infine, secondo, la costante giurisprudenza di questa Commissione, le irregolarità formali o sostanziali dell'identificazione fatta dall'arbitro, se pur sussistenti, possono avere solo conseguenze disciplinari, ma non possono viziare il risultato della gara se alla irregolare identificazione non si accompagnino l'allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona: e cioè della partecipazione alla gara di un calciatore diverso da quello irregolarmente identificato, caso che in concreto come si è visto non si è verificato. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.P. Inter Vomero di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.
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