F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO SPORTING CLUB LEON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO SIRIGNANO/SPORTING CLUB LEON DEL 19.12.1998 (Deliba re della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 63 del 25.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO SPORTING CLUB LEON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO SIRIGNANO/SPORTING CLUB LEON DEL 19.12.1998 (Deliba re della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 63 del 25.2.1999) L'arbitro della gara del Campionato Campano di 3' Categoria Atletico Siringano/Sporting Club Leon riferiva che al 32° del 2° tempo, a seguito della segnatura di una rete ad opera di un calciatore della squadra dell'Atletico Sirignano, tutti i calciatori della squadra avversaria lo circondavano e gli davano pugni nello stomaco e lo offendevano con parole volgari; egli riusciva a riconoscere tra i più facinorosi i calciatori Colucci Giovanni, Terracciano Giovanni e Rega Antonio, i quali lo colpivano con maggiore violenza e gli procuravano Ia fuoriuscita di sangue dal naso. Egli notava, inoltre. l'accorrere del calciatore Colucci Giuseppe, espulso poco prima, che gli allungava un calcio nello stomaco e continuava a colpirlo con calci, mentre era inginocchiato in terra per il dolore. A quel punto aveva sospeso la gara, non essendo più in condizioni di dirigerla; riferisce ancora che al momento di lasciare l'impianto sportivo si accorgeva che gli avevano rotto il faro sinistro dell'auto, parcheggiata all'interno dell'impianto sportivo stesso. II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Avellino, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 in data 8 gennaio 1999, infliggeva alla società Leon Sirignano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e squalificava i calciatori Colucci Giovanni, Colucci Nicola, Rega Antonio e Terracciano Giovanni fin0 al 9.12.2003 can proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. La Società Sporting Club Leon ricorreva alla competente Commissione Disciplinare, negando che si fossero verificati gli incidenti descritti dal Direttore di gara e chiedendo che venisse officiato l'Ufficio Indagini per l'accertamento di quanto era realmente accaduto. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 63 in data 25 febbraio 1999, respingeva il reclamo, motivando che le affermazioni della società reclamante non trovavano alcun concreto riscontro negli atti ufficiali ed erano anzi smentite dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto che venivano integralmente confermati dall'arbitro in sede di audizione dinanzi la Commissione Disciplinare. La Società Sporting Club Leon si appellava a questa Commissione d'Appello Federale e reiterava le motivazioni già esposte in primo grado. Preliminarmente si osserva che il reclamo è inammissibile per quanto concerne la punizione sportiva della perdita della gara, non essendo stata contestualmente inviata conia del reclamo medesimo alla società controparte, così come disposto dell'art. 23 n. 5 C.G.S.. L'appellata decisione, poi, per quanto riguarda le sanzioni nei confronti dei suddetti calciatori non merita censura. La società riconosce che il giudizio va emesso in base agli atti ufficiali, tuttavia sollecita l'intervento dell'Ufficio Indagini per accertare l'accampata inesistenza di atti di violenza da parte dei suoi calciatori. Tale richiesta è inaccoglibile. La decisione impugnata si è uniformata alla costante e pluriennale giurisprudenza di questa Commissione d'Appello, rilevando esattamente che gli atti ufficiali hanno valore di prova assoluta e privilegiata, la cui contestabilità è resa eccezionalmente possibile soltanto in caso di ambiguità, incompletezza e contradditorietà che potrebbe far sorgere qualche dubbio sull'attendibilità del loro contenuto. Non può, quindi, essere invocato l'intervento dell'Ufficio Indagini allorché non vengono fomiti elementi tali da giustificarlo. Nel caso in esame, la descrizione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale e nel supplemento è univoca convincente e priva di contradditorietà, e non può, quindi, essere disattesa sulla base delle affermazioni della società reclamante, Ie quali devono ritenersi delle mere tesi difensive. L'appello deve pertanto, essere respinto. Per i suesposti motivi la C.A.F., sull'appello come in epigrafe proposto dallo Sporting Club Leon di Sirignano (Avellino), così decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S.. per la parte inerente la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara; - lo respinge nel resto; - dispone l'incameramento della tassa versata.
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