F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FACCHETTI LUCA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 1801C del 14.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FACCHETTI LUCA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 1801C del 14.4.1999) II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, sulla base del rapporto arbitrale della gara Alessandria/Borgosesia del 28.3.1999, ha inflitto al calciatore Luca Facchetti dell'Alessandria Calcio la squalifica per due gare effettive per atto di violenza a gioco fermo, in quanto, secondo il rapporto del Direttore di gara, il calciatore ha colpito un avversario, a gioco fermo, infilandogli l'indice della mano nell'occhio sinistro (Coni. Uff. n. 174/C del 31 marzo 1999). La competente Commissione Disciplinare adita dell'U.S. Alessandria, ha rigettato il reclamo (Com. Uff. n. 1801C del 14 aprile 1999). L'U.S. Alessandria Calcio ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale contro la deliberazione della Commissione Disciplinare. La società appellante contesta la credibilità ed attendibilità della ricostruzione riportata dal rapporto arbitrale. alimentata esclusivamente dalle dichiarazioni del guardalinee che secondo la tesi della società ricorrente, non avrebbe correttamente ricostruito l'episodio, anche per la posizione in campo che gli impediva una visione ravvicinata e "frontale" del fatto. Le acquisizioni processuali da parte dei Giudici di secondo grado, e precisamente il supplemento di rapporto richiesto al guardalinee chiamato in causa, confermano totalmente la ricostruzione dell'episodio descritta dal rapporto arbitrale e, pertanto, esaminati gli atti dì causa e i motivi di appello presentati dinanzi questa Commissione, si rileva che non sussistono motivi fondati per porre in dubbio gli atti ufficiali, che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata. Alla luce di quanto sopra, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare appare del tutto adeguata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Alessandria Calcio di Alessandria ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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