F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. QUARTU 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA QUARTU 2000/C0STA DI SOPRA II DEL 10.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 121 del 16.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. QUARTU 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA QUARTU 2000/C0STA DI SOPRA II DEL 10.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 121 del 16.4.1999) II G.S. Quarto 2000 avanzava reclamo avverso il risultato della gara del Campionato Nazionale di Calcio a 5, Serie B, disputata il 10.4.1999 con l'A.S. Costa di Sopra II, conclusasi con il risultato di 3-3, deducendone l'irregolare svolgimento, in primo luogo per il clima di intimidazione determinatosi per effetto del comportamento violento e aggressivo di un tesserato della società avversaria e inoltre per errore tecnico conseguente a irregolarità commessa da un cronometrista. II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti rigettava il reclamo (Com. Uff. n. 158 del 15 aprile 1999) e tale decisione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 121 del 16 aprile 1999), investita del gravame proposto dal G.S. Quarto 2000. Ricorre la società a questa Commissione, rinnovando con diffusa esposizione le doglianze già avanzate nelle precedenti fasi del procedimento e proponendo le medesime conclusioni: punizione sportiva di perdita della gara a carico dell'A.S. Costa di Sopra II per le violenze commesse da un suo tesserato, ovvero ripetizione della gara per l'asserito errore tecnico addebitabile al cronometrista. L'appellante chiede anche l'annullamento della squalifica (3 giornate di gara) inflitta al calciatore Carta Claudio e la riduzione di quella (6 giornate di gara) riguardante il calciatore Capelli Massimiliano. Per le richieste concernenti i tesserati colpiti da provvedimenti di squalifica l'appello deve dichiararsi inammissibile ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett.d/d1) C.G.S., mentre per il resto il gravame è palesemente infondato. Come è stato bene evidenziato nelle delibere del Giudice Sportivo prima e della Commissione Disciplinare poi, le considerazioni esposte dal G.S. Quarto 2000 circa la presunta irregolarità di svolgimento della gara a causa dell'asserita intimidazione subita da propri tesserati non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali, le cui risultanze, assistite da presunzione di verità, non possono essere contraddette dall'interessata versione fornita dalla parte. Quanto poi al dedotto errore tecnico da addebitare al cronometrista, si ribadisce che l'esame del fatto denunciato dall'appellante è precluso agli Organi di giustizia sportiva in forza del disposto della Regola 5 delle Regole del Giuoco Calcio a Cinque. La tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Quartu 2000 di Quartu Sant'Elena (Cagliari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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