F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MEPERCARONNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEPERCARONNO/EAGLES CARONNO VARESINO DEL 17.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MEPERCARONNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEPERCARONNO/EAGLES CARONNO VARESINO DEL 17.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Varese rilevava dai documenti ufficiali che la gara del Campionato di 3° Categoria Mepercaronno/Eagles, fissata per il 17 gennaio 1999, non si era disputata in quanto la squadra dall'A.C. Mepercaronno non si era presentata in campo; conseguentemente con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 21 gennaio 1999 infliggeva all'A.C. Mepercaronno la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di L. 200.000. Con atto del 27 gennaio 1999 il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, avvalendosi del potere concesso dall'art. 35 n. 5 C.G.S., richiamava gli atti del giudizio di primo grado, ne dichiarava la nullità per il mancato esame da parte del Giudice Sportivo del reclamo tempestivamente inoltrato dell'A.C. Mepercaronno e quindi investiva del procedimento la Commissione Disciplinare. Quest'organo, disatteso il reclamo della società Mepercaronno, che a giustificazione della mancata disputa della gara invocava causa di forza maggiore, costituita dalla indisponibilità del campo sportivo (di proprietà comunale) per lavori di manutenzione, confermava integralmente le sanzioni che erano state inflitte dal Giudice Sportivo. Contro la delibera della Commissione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 18 febbraio 1999, ha proposto tempestivo appello la società punita, ribadendo la versione dei fatti già illustrata in prime cure e chiedendo la ripetizione della gara. II reclamo è inammissibile. L'art. 55 n. 2 N.O.I.F. dispone che "la declatoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza". Ne consegue che in questo caso non è consentito l'appello alla C.A.F.. La declatoria di inammissibilità del gravame preclude l'esame del merito e comporta l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F., l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Mepercaronno di Caronno Pertusella (Varese) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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