F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. PROMOSPORT COLONNELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PROMOSPORT COLONNELLA/SUPERGA 63 DEL 21.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 30 dell’11.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. PROMOSPORT COLONNELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PROMOSPORT COLONNELLA/SUPERGA 63 DEL 21.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 30 dell'11.3.1999) L'A.S. Promosport Colonnella proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna avverso il risultato della gara Promosport Colonnella/Superga 63 disputata per il Campionato di 3a Categoria il 21.2.1999 e terminata con il punteggio di 1-1. Sosteneva la reclamante che la società avversaria aveva schierato i calciatori Cordella Thomas e Magi Venanzio in posizione irregolare, in quanto questi non avevano ancora scontato squalifiche da cui erano stati colpiti in occasione della partecipazione a gare della Coppa Città di Rimini. Chiedeva, pertanto, la reclamante la vittoria a tavolino, in applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 30 dell'11 marzo 1999, respingeva il reclamo, confermando il risultato conseguito sul campo nella gara in contestazione, ai sensi dell'ari. 9, comma 9/1), del Codice di Giustizia Sportiva. Appella l'A.S. Promosport Colonnella deducendo l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare. L'appello è infondato. Come questa C.A.F ha avuto modo di affermare più volte il sistema sanzionatorio relativo alle gare di Coppa, secondo un principio desumibile in mancanza di una regolamentazione autonoma dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce un sistema chiuso. Le sanzioni conseguite in dette manifestazioni si scontano solo nelI'ambito di queste così come le sanzioni conseguite in altre competizioni non possono essere scontate nelle gare di Coppa. La decisione della Commissione Disciplinare che si adegua a questa costante giurisprudenza è pertanto immune dalle censure proposte dalla società appellante. Di conseguenza, il reclamo va respinto. La tassa di reclamo, deve, pertanto, essere incamerata. Per questi motivi, la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Promosport Colonella di Rimini e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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