F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTE AL CALCIATORE TURRINI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 350 del 16.4.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTE AL CALCIATORE TURRINI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 350 del 16.4.1999)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, nel giudizio di primo grado concernente la gara Fidelis Andria/Napoli del Campionato di Serie B del 3.4.1999, ha inflitto - sulla base delle risultanze del rapporto del Direttore di gara - la sanzione (aggravata perché capitano della squadra e già diffidato) della squalifica per tre giornate effettive di gara e dell'ammenda di L. 1.000.000 al calciatore Francesco Turrini della S.S. Calcio Napoli per proteste e reiterate ingiurie nei confronti degli Ufficiali di gara al rientro negli spogliatoi al termine dell'incontro (Coni. Uff. n. 337 del 7 aprile 1999).
Respingendo il reclamo della S.S. Calcio Napoli, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che il comportamento antiregolamentare del calciatore Francesco Turrini sia stato "correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità della giustizia sportiva in casi analoghi, posto che una giornata di squalifica è dovuta all'ottava ammonizione subita dal Turrini nel corso della gara. Le rimanenti due giornate di squalifica appaiono sanzione del tutto adeguata alla condotta oltraggiosa tenuta dal Turrini".
L'appello della S.S. Calcio Napoli dinanzi a questa Commissione Federale si fonda, sostanzialmente, su una ricostruzione dei fatti, riferiti dal rapporto arbitrale, alla luce della quale il comportamento del calciatore non dovrebbe essere considerato di gravità tale da giustificare la sanzione nella sua entità, sia in quanto le parole oltraggiose pronunciate potevano parzialmente essere spiegate come un modo di sfogare (sia pure in maniera sprovveduta e grossolana) il disappunto per una gara "che la squadra del Napoli aveva perso... per aver subito un gol su calcio di rigore nei minuti di recupero°, sia in quanto i fatti sono avvenuti - sottolinea il ricorso - "in luogo isolato dal pubblico, in un unico contesto e con espressioni generiche ed impersonali", senza a un'effettiva volontà lesiva della dignità e della onorabilità personale" degli Ufficiali di gara.
A sostegno dell'istanza di riduzione della squalifica, l'appellante cita precedenti pronunce della Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 266 dell'8.3.1999 e n. 350 del 16.4.1999).
Sulla base degli atti ufficiali di gara e dopo aver ponderato le argomentazioni recate dall'atto di appello, questa Commissione Federale, ritiene accertato, senza ragionevole dubbio, il grave comportamento ingiurioso del calciatore Francesco Turrini, tenuto, come recita il rapporto del Direttore di gara, "durante il rientro negli spogliatoi" e concretatosi in frasi oltraggiose rivolte in modo diretto alla terna arbitrale. "... che ripeteva pur dopo essere stato invitato ad un comportamento più corretto; ..." per cui la sanzione appare insuscettibile di alcuna riduzione.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Calcio Napoli di Napoli ordina l'incameramento della relativa tassa.
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