F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CAROSINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROSINO CALCIO/PRO ITALIA TARANTO DEL 14.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 del 18.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CAROSINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROSINO CALCIO/PRO ITALIA TARANTO DEL 14.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 18.3.1999) L'arbitro della gara Carosino/Pro Italia Taranto, in programma il 14.2.1999 nelI'ambito del Campionato di 3' Categoria del Comitato Regionale Puglia, riferiva nel proprio rapporto di aver dovuto sospendere l'incontro al 15' del secondo tempo perché i calciatori delle due squadre avevano dato luogo ad una generale colluttazione alla quale avevano finito col prender parte anche i dirigenti e le persone "facenti funzione di forza pubblica sostitutiva". II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Taranto, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 17 febbraio 1999, tra l'altro, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ad entrambe le squadre. L'U.S. Carosino Calcio proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare che, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 18 marzo 1999, lo respingeva. Appella l'U.S. Carosino Calcio, chiedendo la ripetizione della gara. II gravame non ha fondamento. Esso infatti è basato sulla completa negazione della verificazione degli avvenimenti così come descritti e confermati, in sede di supplemento di rapporto, dall'arbitro dell'incontro. È noto che, per espressa disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.), alle risultanze desumibili dagli atti ufficiali è attribuito valore di fonte di prova privilegiata; tali risultanze possono peraltro essere contestate solo con elementi di obiettivo rilievo, di fatto o anche solamente logico, che però nella fattispecie non sono stati nemmeno prospettati dall'appellante. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla U.S. Carosino Calcio di Carosino (Taranto) e ordina incamerarsi la relativa tassa.
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