F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/MONTEPAONE DEL 15.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 82 del 23.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/MONTEPAONE DEL 15.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 23.3.1999) Come da C.U. n. 17/C - Riunione del 4.2.1999, questa Commissione d'Appello annullava - ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S. - per difetto del contraddittorio, la delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria relativa alla gara Cetraro/Montepaone del 15.11.1998, in accoglimento del gravame interposto dell'A.C. Cetraro, la quale lamentava di non aver potuto, per inosservanza del termine, produrre le proprie deduzioni difensive. Propone ora nuovamente appello tale società, avverso la delibera adottata dalla medesima Commissione Disciplinare in merito alla suddetta gara (C.U. n. 82 del 23 marzo 1999) lamentando che si sia ancora incorsi nella medesima violazione e chiedendo quindi altro annullamento della decisione impugnata. L'appello é manifestatamente infondato. A seguito della decisione di questa C.A.F., sopra richiamata, la A.C. Cetraro aveva avuto ampio spazio per proporre le deduzioni di cui censurava Ia mancata presentazione per inosservanza dei termini riguardanti la prima delibera e che, ovviamente, non sussiste più per la seconda. L'appellante é quindi venuta meno per propria negligenza all'esperimento di una facoltà difensiva conferitale dalle vigenti norme, relativamente alla quale non può invocare alcuna violazione del procedimento. L'appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Cetraro di Cetraro (Cosenza) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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