F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/GASPERINA DEL 29.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 82 del 23.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/GASPERINA DEL 29.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 23.3.1999) Come da C.U. n. 17/C - Riunione del 4.2.1999, questa Commissione d'Appello, in accoglimento del gravame proposto dell'A.C. Cetraro, annullava -ai sensi dall'art. 27 comma 5 C.G.S.- per difetto del contraddittorio, la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, concernente la gara Cetraro/Gasperina del 29.11.1998 (C.U. n. 55 del 12 gennaio 1999). Si appella ora Ia medesima società avverso la decisione adottata dalla suddetta Commissione Disciplinare (C.U. n. 82 del 23 marzo 1999) nei riguardi della citata gara, lamentando analoga violazione dei propri diritti di difesa, in quanto la comunicazione che il proprio reclamo sarebbe stato discusso nella seduta del 22.3.1999, le era stata data con telegramma consegnato il 24.3.1999. Chiede pertanto l'annullamento ulteriore della decisione impugnata. L'appello é manifestatamente infondato. II telegramma fu spedito dalla Commissione Disciplinare il 18.3.1999 e pervenne all'indirizzo indicato dalla società interessata - una casella postale - il giorno stesso; che poi la copia del messaggio sia stata ritirata solo all'indomani della decisione impugnata, dipende dalla negligenza dell'appellante, la quale, come titolare del recapito sopra indicato, doveva farsi parte diligente nell'accertare l'arrivo della corrispondenza. Ciò non avendo adempiuto, non può lamentare alcuna violazione del procedimento. L'appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Cetraro di Cetraro (Cosenza) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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