F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/REGGIO CALCIO A 5 DEL 14.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 101 del 19.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/REGGIO CALCIO A 5 DEL 14.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 101 del 19.3.1999) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 in data 19 marzo 1999, ha dichiarato inammissibile, perché non inviato contestualmente alla controparte, il reclamo proposto dalla società A.S. Augusta avverso la delibera del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato n. 134 del 18 marzo 1999, il quale aveva ritenuto regolare la disputa della gara del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Under 21 Augusta/Reggio Calcio a 5. La società A.S. Augusta ha adito questa Commissione d'Appello Federale, chiedendo che venisse annullata la suddetta decisione del Giudice Sportivo e disposta la ripetizione della gara. Si osserva che la reclamante nulla ha opposto avverso l'inammissibilità dichiarata dalla Commissione Disciplinare, ma si è limitata a motivare le sue lagnanze nel merito della decisione del Giudice Sportivo. La reclamante pertanto, non ha offerto la prova di avere osservato la disposizione di cui all'art. 23 n. 5 C.G.S. nel procedimento di primo grado e, pertanto, la decisione impugnata non merita censura e'I'attuale reclamo va respinto, posto che, ai sensi del successivo comma 10 del precitato art. 23 le "irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Augusta di Augusta (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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