F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BNL VIRTUS ROMAIAUGUSTA DEL 6.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 101 del 19.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BNL VIRTUS ROMAIAUGUSTA DEL 6.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 101 del 19.3.1999) La società A.S. Augusta proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti avverso la regolarità della gara BNL Virtus Roma/Augusta, disputata il 6 febbraio 1999, valevole per la 4a giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A, della quale chiedeva che venisse disposta la ripetizione per l'irregolarità del campo di giuoco, che presentava le linee di delimitazione laterali in profilato di alluminio sollevate dal piano del pavimento. Avendo il Giudice Sportivo respinto il reclamo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 24 febbraio 1999, l'A.S. Augusta adiva la competente Commissione Disciplinare, lamentando che la decisione era stata assunta esclusivamente sulla scorta dell'omologazione del rettangolo di giuoco senza che venisse disposto un accertamento tecnico al fine di evidenziare quanto sostenuto da essa società. Faceva presente che lo stesso Giudice aveva respinto altro reclamo presentato dalla società Cagliari Calcetto per la gara disputata il 23 gennaio 1999 contro la società BNL Virtus Roma con analoga motivazione. La Commissione Disciplinare confermava, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 in data 19 marzo 1999, la decisione impugnata e contro tale rigetto la società A.S. Augusta ha adito questa Commissione d'Appello Federale, ribadendo i motivi esposti nei reclami proposti ai giudici di 1° e 2° istanza. Si osserva che I'art. 23 n.5 C.G.S. stabilisce che tutti i reclami debbono essere inviati con te motivazioni alle parti interessate, cioè a quelle parti alle quali si estendono gli effetti disciplinari della decisione impugnata ed in ogni caso quando per il loro interesse devono essere portati a conoscenza dei motivi del reclamo o del ricorso e di conseguenza a contestarli o meno. Nel caso in esame è di tutta evidenza che parte interessata alla decisione del reclamo è la BNL Virtus Roma, controparte della gara, di cui l'A.S. Augusta chiede la ripetizione. Tale società ha, invece, trasmesso la copia del reclamo inviato alla Commissione Disciplinare presso la L.N.D. alla società Cagliari Calcetto, la quale non ha alcun interesse alla decisione in ordine alla gara impugnata, mentre la BNL Virtus Roma non è stata portata a conoscenza del reclamo proposto dall'A.S. Augusta, la quale per siffatto errore non ha ottemperato alla suddetta prescrizione di cui all'art. 23 n. 5 C.G.S.. Ciò costituisce una insanabile violazione del contraddittorio, che rende, per specifica previsione regolamentare (art. 23 n. 10 C.G.S.) il ricorso inammissibile. II rilievo del motivo di inammissibilità del reclamo in seconda istanza Comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. La tassa va incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F., decidendo sull'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Augusta di Augusta (Siracusa), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo in data 3.3.1999 dell'A.S. Augusta dinanzi alla Commissione Disciplinare perché non rimesso in copia alla controparte, a norma dell'art. 23 n. 5 n. C.G.S.. Dispone l'incameramento della tassa versata.
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