F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE CENCIONI ANDREA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 59 del 4.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE CENCIONI ANDREA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 59 del 4.3.1999) II calciatore Cencioni Andrea, tesserato con il G.S. Nuova Muraldina, ha proposto ricorso per revocazione a questa C.A.F., ai sensi dell'art. 28 C.G.S.. avverso la squalifica a tutto il 30 giugno 2000, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio in esito all'incontro del campionato di 2a Categoria, Girone A, Nuova Muraldina/Pescia Romana del 7.2.1999 (Com. Uff. n. 59 del 4 marzo 1999). II Cencioni porta a motivo del ricorso l'avvenuta presentazione, da parte della società, di un ricorso generico e senza motivazione alla Commissione Disciplinare e la mancata presentazione nei termini di un ricorso in ultima istanza istanza alta C.A.F.. L'affidamento del calciatore nella difesa da parte della società, risultata inadeguata e negligente, gli avrebbe, a dire dell'interessato, impedito di difendersi dalle contestazioni formulategli. II ricorso é inammissibile. Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura della revocazione é accessibile solo quando sia accertato che il caso sia riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell'art.28 C.G.S.. Ed invero, nessuna di tali ipotesi é ravvisabile nel caso in esame. La presentazione di un ricorso da parte della società presso la quale é tesserato non preclude al calciatore, infatti, l'esercizio di una propria autonoma iniziativa, nei termini previsti, a tutela delle proprie ragioni. Non sussistono, pertanto, gli estremi di un ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 28 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore Cencioni Andrea e dispone l'incameramento dalla tassa versata.
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