F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE GIGANTE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 49I78 del 31.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ALLENATORE GIGANTE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 49I78 del 31.3.1999) L'allenatore della U.S. Battipagliese, Sig. Gigante Fabrizio, ha proposto a questa Commissione d'Appello Federale reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. pubblicata sul Com. Uff. n. 49/TB in data 31 marzo 1999, con la quale è stata confermata la sua squalifica fino a tutto il 31.12.2000, inflittagli dal Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43/TB del 17 marzo 1999. Questi aveva rilevato che in occasione della gara Battipagliese/Juve Stabia, disputata il 10 marzo precedente, il suddetto aveva reiteratamente offeso uno degli assistenti dell'arbitro e, divincolatosi da coloro che tentavano di trattenerlo, lo aveva colpito con uno schiaffo. II Gigante ha chiesto in linea principale l'annullamento della suddetta sanzione disciplinare ed in subordine una congrua riduzione, assumendo di non avere colpito l'assistente dell'arbitro. Come prova ha rilevato l'inverosimiglianza del suo comportamento per essersi presentato all'arbitro dopo aver colpito il suo assistente in modo da potere essere identificato. Tale assunto difensivo costituisce un maldestro tentativo di contestare le risultanze degli atti ufficiali con una versione interessata di parte. II referto dell'assistente di gara con una precisa e convincente relazione descrive la deprecabile azione del Gigante: mentre rientrava negli spogliatoi un estraneo entrava sul terreno di giunco dirigendosi verso l'arbitro; egli lo aveva invitato ad allontanarsi, ma l'altro dapprima lo aveva offeso e successivamente, divincolatosi, lo aveva colpito con uno schiaffo. Tali risultanze non possono essere smentite con l'argomento sostenuto dal Gigante a discolpa. II fatto di essersi presentato all'arbitro dopo il suo ingiustificato gesto violento non rende inequivocabile l'atto violento e la certezza del suo esecutore, né è necessario cercare la prova diretta od indiretta del modo di identificazione del responsabile. II reclamo va, pertanto, respinto, con l'incameramento della tassa. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal l'allenatore Gigante Fabrizio e dispone incamerarsi la tassa versata.
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