F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.P. BIBBIENESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOCI/BIBBIENESE DEl 17.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 del 18.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.P. BIBBIENESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOCI/BIBBIENESE DEl 17.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 del 18.3.1999) All'esito della gara Soci/Bibbienese, disputata il 17.1.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Toscana e terminata col punteggio di 6 a 1, l'Unione Polisportiva Bibbienese proponeva rituale reclamo adducendo che, nell'occ2sione. l'arbitro aveva allontanato il medico di quella società dal recinto di giunco, compromettendo di fatto il rendimento di un suo calciatore che, a causa di un infortunio, non aveva potuto avvalersi delle cure del sanitario. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, con delibera pubblicata sul Com Uff. n. 30 del 18 febbraio 1999, respingeva il reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla competente Commissione Disciplinare, che, in aggiunta, inviava gli atti ali Procura Federale per l'esame di alcune espressioni contenute nel reclamo (Com. Uff. n. 34 del 18 marzo 1999). Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'Unione Polisportiva Bibbienese, reiterando la richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento. Ed invero, rilevato che nell'occasione il medico sociale della reclamante veniva legittimamente espulso per aver dato luogo ad intemperanze, la C.A.F. osserva che il peso della presenza del medico sociale non è tale da influire decisamente sulla regolarità di una gara o da danneggiare, in sua mancanza, il rendimento agonistico di una squadra. Nella specie poi manca del tutto la prova di un nocumento patito nella congiuntura da un calciatore della reclamante, mentre è dimostrato che l'arbitro, nell'allontanare il sanitario dal recinto di giunco, comunicava al dirigente accompagnatore della Bibbienese che il medico sarebbe dovuto comunque restare a disposizione per ogni evenienza. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Bibbienese di Bibbiena (Arezzo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it